Art. 164

[1]Il giuramento decisorio puo' essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale e' deferito.

[2]La formula del giuramento puo' essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente e' ridotta in iscritto nel processo verbale di causa.

[3]Se la parte cui e' deferito il giuramento non sia presente o chieda un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo l'udienza.

[4]Il giudice potra', ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art164 · fonte su Normattiva