Art. 164
[1]Il giuramento decisorio puo' essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale e' deferito.
[2]La formula del giuramento puo' essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente e' ridotta in iscritto nel processo verbale di causa.
[3]Se la parte cui e' deferito il giuramento non sia presente o chieda un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo l'udienza.
[4]Il giudice potra', ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti