Art. 150 c.p.p. — Forme particolari di notificazione disposte dal giudice
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Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice puo' prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto. Nel decreto sono indicate le modalita' necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.
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