Art. 165 c.p.p.Notificazioni all'imputato latitante o evaso

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Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore. Se l'imputato e' privo di difensore, l'autorita' giudiziaria designa un difensore di ufficio. L'imputato latitante o evaso e' rappresentato a ogni effetto dal difensore.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art165 · fonte su Normattiva