Art. 63-bis — Comunicazione di cortesia
1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione ((...)) all'imputato ((dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna)) attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria da' avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.
Testo vigente dal 4 aprile 2024, tuttora in vigore · versione 103 su Normattiva