Art. 166 c.p.p.
Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente
Se l'imputato e' interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva