Art. 189 c.p.p.
Prove non disciplinate dalla legge
Quando e' richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice puo' assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la liberta' morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalita' di assunzione della prova.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva