Art. 19 c.p.p. — Provvedimenti sulla riunione e separazione
La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROFESSIONI - ORDINE DEI GIORNALISTI - GIUDICE SPECIALIZZATO ISTITUITO DALLA LEGGE PROFESSIONALE - SOGGETTI LEGITTIMATI AD ADIRLO - MANCATA PREVISIONE, TRA DI ESSI, DEL TITOLARE DI IMPRESA GIORNALISTICA - FINALITA' E COMPETENZE PARTICOLARI DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI E DEL GIUDICE SPECIALIZZATO - LAMENTATA NON AZIONABILITA' IN GIUDIZIO DELLA PRETESA DELL'EDITORE DI GIORNALI DI NON VEDERE MUTATO IL RAPPORTO DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI (NELLA SPECIE: TELE-CINE-FOTO-OPERATORI) PER EFFETTO DELLA LORO ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIORNALISTI - ININFLUENZA IN MANCANZA DI UNA PREORDINAZIONE DI TALE EFFETTO MODIFICATIVO NELLA LEGGE PROFESSIONALE - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Rispetto all'ambito delle funzioni dell'Ordine dei giornalisti - istituito per fini che superano " di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria" nel rapporto di lavoro subordinato con l'impresa giornalistica - e a quello delle competenze del giudice specializzato per le controversie tra l'Ordine e i singoli associati, afferenti ad una sfera di prevalente interesse pubblico e di rispetto della deontologia della professione, il titolare dell'impresa giornalistica e' un terzo estraneo privo di ragioni da tutelare in questa istanza. Non puo' quindi ravvisarsi lesione del diritto di azione e di difesa per il fatto che la legittimazione ad adire il suddetto giudice specializzato - legittimazione riservata ai soli giornalisti e pubblicisti, oltre che al pubblico ministero - non sia stata riconosciuta, dall'art. 63 della legge n. 69 del 1963, anche all'editore di giornali. Ne' puo' obiettarsi che in tal modo la pretesa del titolare dell'impresa giornalistica a non vedere mutati i rapporti di lavoro con i propri dipendenti per la sopravvenuta iscrizione di alcuni di essi (nella specie: tele-cine-foto-operatori) nell'albo dei giornalisti, non troverebbe (ved. massima A) un giudice a cui rivolgersi, con conseguente violazione dell'art. 113, terzo comma, Cost., giacche' anche tale argomento - sicuramente pertinente se nella legge sull'ordine dei giornalisti ricorresse una esplicita preordinazione dell'effeto modificativo esplicato dall'atto di iscrizione nell'albo - in mancanza di tale preordinazione perde ogni validita'. (Non fondatezza, in riferimento agli art. 24, primo comma, e 113, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 26 "e seguenti", 60, 62, 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sollevata in connessione con gli artt. 806 e 819 cod. proc. civ., 19 cod. proc. pen., 28 e 30 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, e 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034). - Riguardo ai compiti dell'Ordine dei giornalisti: S. n. 11/1968.
Riguarda ancheart. 806 Codice civileart. 819 Codice civileart. 62 legge 69/1963art. 63 legge 69/1963art. 7 legge 1034/1971art. 60 legge 69/1963e altri 5
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 26 e seguenti, 60, 62, 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevata - in connessione con gli artt. 806 e 819 del codice di procedura civile, 19 del codice di procedura penale, 28 e 30 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (…
ECLI:IT:COST:1991:71 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 217, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), 19 e 21 del codice di procedura penale sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrate, in riferimento all'a…
ECLI:IT:COST:1974:275 · leggi il testo integrale
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 147 comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il tribunale debba ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui con…
ECLI:IT:COST:1972:110 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 335 — Riunione delle impugnazioni separate
Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.…
Art. 77
Riunione dei ricorsi (articolo 29 del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi…
Art. 136-quater — Esame preliminare del ricorso e provvedimenti presidenziali
… i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla Commissione. Il reclamo si propone con ricorso ed e' notificato alle…
Art. 18 — Separazione di processi
La separazione di processi e' disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti: a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o piu' imputati o per una o piu' imputazioni e' possibile pervenire prontamente…
Art. 17 — Riunione di processi
La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puo' essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi: a) nei casi previsti dall'articolo 12; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 20 NOVEMBRE 1991, …
Art. 103 — Litisconsorzio facoltativo
Piu' parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art19 · fonte su Normattiva