Sentenza n. 110/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15,
16, 18, 147, primo comma, 162, 195, secondo comma, e 217, primo e
secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),
nonché degli artt. 19 e 21 del codice di procedura penale, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 febbraio 1970 dal tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Antinori Guglielmo, iscritta al n. 118
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970;
2) ordinanza emessa il 16 aprile 1970 dal tribunale di Potenza sul
ricorso di Padula Giovanni per l'ammissione alla procedura del
concordato preventivo, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2
settembre 1970;
3) ordinanza emessa il 23 aprile 1970 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Terrabuio Magni Sirio, il fallimento
della società S.I.R.A. e la società Officina elettromeccanica
Bertani, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;
4) ordinanza emessa l'11 marzo 1971 dal pretore di Siracusa nel
procedimento penale a carico di Di Pace Luigi, iscritta al n. 198 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971;
5) ordinanza emessa il 23 marzo 1971 dal tribunale di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Meletti Luciano, Guidi Guido e la
Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima, iscritta al n.
292 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971;
6) ordinanza emessa il 24 giugno 1971 dal pretore di Verona nel
procedimento penale a carico di Mozzo Marino, iscritta al n. 381 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971;
7) ordinanza emessa il 7 luglio 1971 dal pretore di Napoli nel
procedimento penale a carico di Peluso Elvira e Renzi Renzina, iscritta
al n. 406 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971;
8) ordinanza emessa il 2 luglio 1971 dal pretore di Mantova nel
procedimento penale a carico di Gradi Ugo, iscritta al n. 415 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971;
9) ordinanza emessa il 20 aprile 1971 dalla Corte d'appello di
Milano nel procedimento civile vertente tra Ulivi Luigina e Todisco
Adriano, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971.
Visti gli atti di costituzione di Antinori Guglielmo e di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1972 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento penale a carico di Guglielmo Antinori,
imputato dei reati di cui agli artt. 216, n. 1, e 217 del r.d. 16 marzo
1942, n. 267 (contenente la disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), il tribunale di Roma con ordinanza del 13
febbraio 1970 denunciava, per violazione dell'art. 24 della
Costituzione, gli artt. 15, 16 e 18 della detta legge fallimentare e
più precisamente la norma dell'art. 15 che prevede "solo la facoltà
del tribunale di esaminare il debitore prima di emettere la sentenza
dichiarativa di fallimento" e le altre norme per ragioni di connessione
e di conseguenzialità.
A proposito della rilevanza della questione il tribunale riteneva
che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 15 avrebbe invalidato la sentenza dichiarativa di fallimento
e così avrebbe fatto venir meno uno degli elementi costitutivi dei
reati di bancarotta contestati.
La questione sarebbe non manifestamente infondata perché l'art. 15
non assicurerebbe il contraddittorio nella fase del procedimento
anteriore alla dichiarazione di fallimento e non consentirebbe al
debitore di far valere le proprie istanze e ragioni.
Davanti a questa Corte, dopo che l'ordinanza è stata regolarmente
comunicata, notificata e pubblicata, si è costituito l'Antinori, a
mezzo degli avvocati Antonio Rivolta ed Egidio Franco, il quale ha
concluso per la fondatezza della questione.
Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Per l'Antinori l'art. 15 non assicurerebbe il diritto di difesa
perché è affidata al tribunale solo la facoltà di sentire il fallito
in camera di consiglio, perché la semplice audizione del fallito non
soddisfa l'esigenza del diritto alla difesa, perché a codesta esigenza
non fa fronte neppure il successivo art. 18 e perché infine la
sentenza dichiarativa di fallimento è immediatamente esecutiva.
All'udienza dell'8 marzo 1972 non è intervenuto per l'Antinori
alcun difensore.
2. - Il tribunale di Potenza, chiamato a pronunciarsi sulla domanda
di ammissione alla procedura di concordato preventivo avanzata da
Giovanni Padula, premesso che sulla base degli elementi in suo potere
avrebbe dovuto con decreto dichiarare inammissibile la proposta di
concordato e con sentenza, dichiarare d'ufficio, il fallimento del
ricorrente, con ordinanza del 16 aprile 1970, prospettava dubbi sulla
legittimità costituzionale dell'art. 162 della legge fallimentare, in
riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
L'art. 162 sarebbe viziato, innanzitutto, perché prevede come
facoltativo per il tribunale sentire o meno il debitore e stabilisce
invece la regola dell'obbligatorietà dell'intervento del pubblico
ministero, riservando in tal modo alle parti del processo di concordato
preventivo una diversità di posizione; ed in secondo luogo, perché se
è consentita come facoltativa l'audizione del debitore, non è
assicurata, comunque, una adeguata ed efficace garanzia di difesa,
anche per la mancata previsione dell'assistenza di un difensore, in
tale fase sommaria, suscettibile di produrre gravi conseguenze, tra cui
il fallimento del ricorrente.
Inoltre, la norma in esame sarebbe costituzionalmente illegittima,
sempre in riferimento all'art. 24, comma secondo, per il fatto che il
decreto che dichiara inammissibile l'istanza di concordato è per
espresso dettato legislativo, non soggetto a reclamo. Tale esclusione
sarebbe in pieno contrasto con il diritto di difesa, dato, in
particolare, che il debitore non può interloquire sui motivi di un
provvedimento che non solo lo priva di un suo diritto, ma da cui
dipende anche l'emanazione di un altro provvedimento più grave, quale
è la sentenza dichiarativa del fallimento.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata.
Davanti a questa Corte non si è costituita alcuna delle parti.
E non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
3. - Avverso la sentenza del tribunale di Milano con cui era stato
dichiarato il fallimento della S.I.R.A. s.a.s. di Sirio Terrabuio
Magni e C., in liquidazione, e del Terrabuio Magni quale socio
illimitatamente responsabile, questi proponeva opposizione deducendo,
tra l'altro, di non essere stato sentito dal tribunale prima della
dichiarazione di fallimento, che era pendente davanti alla Corte
costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15
della legge fallimentare in quanto prevede solo come facoltativa
l'audizione del debitore, e che qualora quella questione fosse stata
ritenuta fondata, il primo comma dell'art. 147 avrebbe potuto essere
considerato costituzionalmente legittimo.
Il tribunale, con ordinanza del 23 aprile 1970, riteneva invece che
nel giudizio de quo si potesse fare questione unicamente
dell'applicazione della norma da ultimo indicata e non anche di quella
contenuta nell'art. 15.
E sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art.
147, comma primo, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della
Costituzione, nella parte in cui "fa conseguire automaticamente, alla
dichiarazione di fallimento della società, la dichiarazione di
fallimento dei soci illimitatamente responsabili, senza che vengano
personalmente sentiti o comunque previamente avvertiti".
I motivi per i quali la norma sarebbe contrastante con il diritto
di difesa, secondo il tribunale, sarebbero quelli indicati dallo stesso
tribunale e da altri giudici a fondamento della dedotta illegittimità
costituzionale dell'art. 15 e si riassumerebbero "nella considerazione
che, data la particolare gravità degli effetti che discendono dalla
sentenza di fallimento, ivi compresa la limitazione di diritti
personali costituzionalmente garantiti, non si può ritenere
sufficiente garanzia di difesa la possibilità per il fallito di
proporre successiva opposizione contro la sentenza che, oltre tutto, è
immediatamente esecutiva".
Si è provveduto successivamente alle comunicazioni, alle
notificazioni e alla pubblicazione di legge dell'ordinanza.
Davanti a questa Corte non si è costituita nessuna delle parti e
non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. - A seguito del fallimento di Luigi Di Pace, socio di fatto di
Rosario Di Pace e di Antonio Salvo, dichiarati falliti con precedente
sentenza, veniva iniziato davanti al pretore di Siracusa procedimento
penale a suo carico per il reato di bancarotta semplice contabile.
Il pretore che nei confronti degli altri due soci aveva applicato
l'amnistia concessa con d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, e per il delitto
ora contestato a Luigi Di Pace, per ciò che il fallimento della
società e dei detti due soci era stato dichiarato entro il termine di
efficacia del provvedimento di clemenza, constatato che il nuovo
fallimento era intervenuto al di là di quel termine, sollevava, con
ordinanza dell'11 marzo 1971, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 217, comma primo, della legge fallimentare nella parte in cui
prevede come elemento costitutivo del reato la sentenza dichiarativa di
fallimento.
Riteneva che, essendo la sentenza dichiarativa di fallimento
elemento costitutivo del reato de quo, "da situazioni eguali (obbligo
della tenuta dei libri e registri contabili da parte di tutti i soci di
società irregolari) deriverebbero effetti diversi, in quanto ai soci
dichiarati falliti con sentenza - elemento costitutivo del reato e data
di consumazione dello stesso - emessa in una certa data si
applicherebbero istituti, quale ad esempio l'amnistia o la
prescrizione, che non potrebbero applicarsi ovvero diversamente si
applicherebbero a seguito di ulteriore sentenza dichiarativa del
fallimento di altri soci". E ciò risalirebbe "non all'azione dei
falliti, bensì soltanto alla più o meno solerte esplicazione della
procedura fallimentare da parte degli organi prepostivi".
Il pretore concludeva osservando che in presenza di situazioni come
quella sottoposta al suo esame, la norma, in parte qua, violerebbe
senza ragionevole motivo l'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza veniva comunicata, notificata e pubblicata.
Davanti a questa Corte, non vi è stata costituzione di parti e non
si è avuto neppure intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
5. - Avverso la sentenza del tribunale di Bologna con cui era stato
dichiarato lo stato di insolvenza della Cassa rurale ed artigiana di
San Matteo della Decima, società cooperativa a responsabilità
illimitata, proponevano opposizione Luciano Meletti e Guido Guidi,
rispettivamente socio e direttore generale della Cassa. Tra l'altro, il
Guidi eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 della
legge fallimentare in riferimento all'art. 24, comma secondo, della
Costituzione.
Il tribunale di Bologna, con ordinanza del 23 marzo 1971, riteneva
rilevante e non manifestamente infondata la questione.
Richiamata la sentenza n. 141 del 1970 di questa Corte, osservava
che la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell'impresa
soggetta a liquidazione coatta amministrativa ha lo stesso contenuto
della sentenza dichiarativa di fallimento in quanto fondata
sull'accertamento dei medesimi presupposti e che anzi i due
provvedimenti sono equiparabili a tutti gli effetti, e che le
conseguenze che ne derivano sono analoghe ed ugualmente gravi. E da
ciò deduceva, stante la sostanziale identità dei due istituti, che
anche per la fase processuale di accertamento dello stato di insolvenza
di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa dovesse
essere garantito il diritto di difesa, e conseguentemente che fosse in
contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione l'art. 195,
comma secondo, della legge fallimentare nella parte in cui "esso non
prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la comparizione del
debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa,
in contraddittorio sia con la parte istante sia con l'autorità
governativa incaricata della sorveglianza sull'impresa".
L'ordinanza veniva comunicata, notificata e pubblicata.
Davanti a questa Corte non si costituiva alcuna delle parti. E non
spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
6. - Nel procedimento penale a carico di Marino Mozzo, imputato del
reato di cui all'art. 217, commi primo e secondo, il pretore di Verona
non riteneva di potere applicare alla specie il d.P.R. 22 maggio 1970,
n. 283, perché, pur essendo l'attività imprenditoriale del Mozzo
cessata sin dal luglio 1969, il suo fallimento era stato dichiarato
l'11 aprile 1970 e perché bisognava rifarsi alla data della sentenza
per determinare il momento consumativo del reato.
Senonché, in accoglimento dell'eccezione dell'imputato, riteneva
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 217, commi primo e secondo, nella parte in cui la norma
prevede la dichiarazione di fallimento come elemento costitutivo della
fattispecie, anziché semplice condizione obbiettiva di punibilità.
La violazione del principio di eguaglianza risiederebbe nel fatto
che la determinazione del momento consumativo del reato è rimessa
sostanzialmente al gioco delle più varie circostanze (talora del tutto
casuali, come uno sciopero di cancellieri o l'impedimento di un giudice
del collegio) od alla maggiore o minore solerzia e celerità dei
tribunali; e nel differente trattamento previsto nei confronti dei
soggetti imputati in relazione ad ipotesi criminose diverse da quella
in oggetto, allorché si renda necessario accertare il momento
consumativo del reato, in vista dell'applicazione di amnistia od
indulti.
L'ordinanza veniva regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata.
Davanti a questa Corte non si costituiva alcuna parte privata.
E non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
7. - Nel procedimento penale a carico di Elvira Peluso e Renzina
Renzi, imputate dei reati di cui agli artt. 217, comma secondo, e 220
della legge fallimentare, il pretore di Napoli, chiamato a pronunciarsi
sulla richiesta della difesa che si dovessero dichiarare estinti i
reati per amnistia (in base al d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283) per
essere l'attività commerciale cessata in epoca anteriore alla data del
6 aprile 1970, con ordinanza del 7 luglio 1971, sollevava d'ufficio
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3,
comma primo, della Costituzione, dell'art. 217, comma secondo, della
legge fallimentare "nella parte in cui facendo coincidere la
consumazione del reato col momento in cui viene emessa la sentenza
dichiarativa di fallimento non consente di godere del beneficio
dell'amnistia solo a quegli imputati per i quali la dichiarazione di
fallimento sia intervenuta dopo il termine ultimo di efficacia del
beneficio, prescindendo dall'epoca in cui ebbe a realizzarsi la
condotta, ancorché anteriore all'indicato termine".
Codesto trattamento non sarebbe unico ma differenziato. E la
disciplina sarebbe non razionale, atteso che può godere dell'amnistia
colui che ha continuato l'esercizio dell'impresa magari sino alla
sentenza di fallimento, se questa interviene prima del detto termine, e
non può invece fruirne chi pur avendo cessato da tempo l'attività, è
dichiarato fallito in data posteriore, e sul tempo della sentenza
influiscono fattori del tutto casuali e, in ogni caso, indipendenti
dalla volontà dell'agente.
L'ordinanza veniva regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata.
Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti.
Non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
8. - Nel procedimento penale a carico di Ugo Gradi, imputato del
reato previsto e punito dall'art. 217, comma secondo, della legge
fallimentare, il pretore di Mantova, accogliendo l'eccezione avanzata
dalla difesa dell'imputato, sollevava questione di legittimità
costituzionale di quell'articolo, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione. Premesso che la norma prende in considerazione un
comportamento (mancata o irregolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili obbligatorie) che in se stesso considerato, non è previsto
dalla legge come reato, ma che acquista tale rilievo ove l'autore della
condotta sia incorso in una situazione di dissesto sfociata nel
fallimento, il pretore, stante ciò, osservava che l'imprenditore, a
parità di condizioni giuridiche, risponde o meno del reato de quo a
seconda delle sue vicissitudini economiche, e che "di due imprenditori
che non abbiano tenuto i libri contabili obbligatori, soltanto colui
che sarà dichiarato fallito risponderà penalmente dell'addebito", e
riteneva, pertanto, violato il principio di eguaglianza.
Il pretore di Mantova, inoltre, dopo aver rilevato che a sensi
degli artt. 19 e 21 del codice di procedura penale, la sentenza
dichiarativa di fallimento - pur essendo atto conclusivo di un
procedimento sommario al quale non partecipa obbligatoriamente il
pubblico ministero - fa stato nel procedimento penale di bancarotta,
osservava che in tal modo si avrebbe una paralisi della funzione
principale del giudice penale che provocherebbe a sua volta la paralisi
della difesa.
Denunziava quindi per contrasto con l'art. 24, comma secondo, della
Costituzione, i detti articoli nelle parti in cui vincolano il giudice
penale a tener fermo un presupposto (status di imprenditore) contenuto
in una sentenza resa in un procedimento non garantito da adeguato
contraddittorio.
L'ordinanza, emessa sotto la data del 2 luglio 1971, veniva
regolarmente comunicata, notificata e pubblicata.
Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti.
Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che concludeva per
l'infondatezza di entrambe le questioni. In relazione alla prima
questione, deduceva che nessuna disparità di trattamento è
prospettabile qualora si segua l'orientamento giurisprudenziale della
Corte suprema di cassazione: la avvenuta dichiarazione di fallimento,
in sostanza, determina una obiettiva diversità di condizioni
dell'imprenditore fallito che giustifica la diversa rilevanza
dell'interesse penalmente tutelato. A proposito della seconda questione
l'Avvocatura generale osservava che sulla legittimità costituzionale
degli artt. 19 e 21 la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 1965
si era incidentalmente pronunziata precisando che spetta al legislatore
ordinario di regolamentare il sistema di coordinamento tra le diverse
giurisdizioni e che codesto sistema non entra in conflitto con il
diritto di difesa. Con riferimento alla specifica prospettazione,
rilevava che erroneamente sarebbero stati denunziati gli artt. 19 e 21
del codice di procedura penale e che invece, secondo il pretore,
sarebbero illegittime le norme regolanti il procedimento fallimentare.
La questione, quindi, sarebbe oltre tutto inammissibile.
All'udienza dell'8 marzo 1972, il sostituto avvocato generale dello
Stato Renato Carafa, insisteva nelle prese conclusioni.
9. - Luigina Ulivi, dichiarata fallita con sentenza del tribunale
di Varese a seguito di declaratoria di inammissibilità della proposta
di concordato preventivo, proponeva opposizione.
Avverso la sentenza di rigetto, adiva la Corte d'appello di Milano,
sollevando, oltre alle questioni di merito, l'eccezione di
illegittimità costituzionale dell'art. 162 della legge fallimentare,
in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, e sotto
due profili.
La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 20 aprile 1971, non
ravvisava esistente la dedotta illegittimità della norma in quanto
questa non prevede l'impugnabilità del decreto di inammissibilità
della domanda di concordato preventivo, e sollevava invece la questione
di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui non
prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione
dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di
difesa prima che si provveda sulla dichiarazione di fallimento, nei
limiti compatibili con la natura di tale procedimento. Riteneva a
quest'ultimo riguardo che al debitore, nella detta sede, spettasse la
stessa guarentigia che gli è stata riconosciuta, in relazione all'art.
15 della legge fallimentare, da questa Corte con sentenza n. 141 del
1970.
L'ordinanza veniva regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata.
Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti e non
spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Con le nove ordinanze indicate in epigrafe vengono prospettate
questioni di legittimità costituzionale relative a norme del r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (contenente la disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, della amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa): si assume che non garantiscano il
diritto di difesa le norme di cui agli artt. 15, 16 e 18; 147, comma
primo; 162 e 195, comma secondo, e che vadano contro il principio di
eguaglianza quelle di cui all'art. 217, commi primo e secondo.
Con una delle sopradette ordinanze, inoltre, in sede di
applicazione dell'art. 217, comma secondo, si denunciano, per
violazione dello stesso art. 3, le norme previste dagli artt. 19 e 21
del codice di procedura penale.
Le questioni così sollevate presentano notevoli analogie ovvero
sono sostanzialmente connesse; i relativi giudizi possono, pertanto,
essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La denuncia relativa agli artt. 15, 16 e 18 della legge
fallimentare, per contrasto con l'art. 24, comma secondo, della
Costituzione, è stata avanzata dal tribunale di Roma, con ordinanza
del 13 febbraio 1970, nel procedimento penale a carico di un
imprenditore commerciale tratto a giudizio per rispondere dei reati di
cui agli artt. 216, n. 1, e 217 della detta legge.
Secondo il giudice a quo, la questione sarebbe rilevante perché
l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 15
invaliderebbe la sentenza dichiarativa di fallimento, e farebbe venir
meno uno degli elementi costitutivi dei reati di bancarotta contestati,
ed il diritto di difesa non sarebbe garantito perché, a sensi
dell'art. 15, il tribunale non è tenuto a sentire il debitore prima di
dichiararne il fallimento.
La Corte, pur potendosi seriamente dubitare dell'ammissibilità
della questione, è dell'avviso che della stessa debba essere
dichiarata la manifesta infondatezza, atteso che, in un tempo
successivo a quello in cui è stata emessa l'ordinanza de qua, con
sentenza n. 141 del 1970 è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 15 proprio nella parte in cui esso non
prevedeva l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione
dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di
difesa nei limiti compatibili con la natura del procedimento.
3. - Sulla legittimità costituzionale dell'art. 147, comma primo,
della legge fallimentare, e sempre con riferimento all'art. 24, comma
secondo, della Costituzione, vengono avanzati dubbi dal tribunale di
Milano con l'ordinanza del 23 aprile 1970. Ad avviso del giudice a quo
la dedotta illegittimità costituzionale risiederebbe nel fatto che la
norma non prevede che siano personalmente sentiti o comunque
previamente avvertiti i soci illimitatamente responsabili nei cui
confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della
società con soci a responsabilità illimitata.
La Corte ritiene che in relazione alla norma in esame ed a
fondamento della pronuncia che di seguito viene adottata, valgono i
motivi posti a base della citata sentenza n. 141 del 1970 nonché della
sentenza n. 142 dello stesso anno (con cui è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 147, comma secondo, nella
parte in cui "non consente ai soci illimitatamente responsabili
l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura
del procedimento di camera di consiglio prescritto per la dichiarazione
di fallimento").
La circostanza che la norma dell'art. 15, di cui è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale nei sensi sopra detti, sia
una norma di portata generale e quindi applicabile anche all'ipotesi
del fallimento delle società, non è di ostacolo all'accoglimento
della tesi sostenuta dal giudice a quo che per il primo comma dell'art.
147 il tribunale possa non sentire personalmente o non previamente
avvertire i soci illimitatamente responsabili in quanto tali. Era in
facoltà ed ora, dopo la pubblicazione della sentenza n. 141 del 1970,
è obbligo del tribunale di "disporre la comparizione dell'imprenditore
in camera di consiglio per l'esercizio del suo diritto di difesa", e
ciò tanto se il debitore sia un imprenditore individuale quanto se lo
stesso sia una società. Ma in questo secondo caso, e nella specifica
ipotesi di società con soci a responsabilità illimitata, è tuttavia
vigente la norma denunciata che riguarda i soci illimitatamente
responsabili in quanto tali, e non nella loro eventuale qualità di
amministratori o liquidatori della società.
Giustamente il tribunale di Milano ritiene che in caso di
fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, non
basti la convocazione dell'imprenditore collettivo in camera di
consiglio prima della dichiarazione di fallimento, ovvero di alcuno dei
soci aventi la rappresentanza della società perché, qualora si operi
in codesti modi, può essere soddisfatto il diritto di difesa della
società, ma non quello di tutti i soci, soggetti personalmente al
fallimento.
Stante ciò, la Corte è dell'avviso che il diritto di difesa debba
essere garantito anche nella prima fase della procedura fallimentare,
sia pure compatibilmente con le finalità di tutela dell'interesse
pubblico a cui essa è preordinata, per dar modo ai soci
illimitatamente responsabili di contrastare con l'eventuale ausilio di
difensori, in confronto della società e dei creditori istanti (ed a
ciascuno dei soci in confronto degli altri), la veridicità
dell'asserito stato di insolvenza e l'assoggettabilità all'esecuzione
fallimentare. E conseguentemente ritiene che la norma denunciata sia
illegittima costituzionalmente nella parte in cui non prevede che prima
della dichiarazione del fallimento della società con soci a
responsabilità illimitata, il tribunale debba ordinare la comparizione
in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui
confronti produce effetto la detta sentenza.
Ovviamente, gli atti che potranno essere compiuti nel rispetto del
diritto di difesa riconosciuto ai soci illimitatamente responsabili, in
concreto non potranno non essere armonizzati con le esigenze di urgenza
e tempestività proprie della procedura fallimentare e con le finalità
di giustizia, a cui lo stesso diritto di difesa è essenzialmente
coordinato.
4. - Deve parimenti essere dichiarata fondata nei limiti di cui
appresso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162,
commi primo e secondo, della legge fallimentare, sollevata dal
tribunale di Potenza e dalla Corte d'appello di Milano con ordinanze
rispettivamente del 16 aprile 1970 e del 20 aprile 1971.
Secondo il primo giudice, la norma sarebbe in contrasto con l'art.
24, comma secondo, sotto due profili: anzitutto, perché prevede come
facoltativa l'audizione del debitore che abbia proposto domanda di
ammissione al concordato preventivo, e prima della dichiarazione di
inammissibilità dell'istanza; e perché non prevede per il debitore,
durante questa stessa fase, l'assistenza del difensore; ed in secondo
luogo, perché dichiara non soggetto a reclamo il decreto di
inammissibilità.
Relativamente al primo profilo, ricorrono, e non è il caso quindi
che siano ripetuti, i motivi posti nel precedente numero a base della
pronuncia di parziale illegittimità dell'art. 147, comma primo. Non
può dirsi, in effetti, sufficiente, per garantire il diritto di difesa
del debitore, la semplice facoltatività della sua audizione. Né
rilevano in senso contrario peculiari caratteristiche della fase
preliminare del procedimento di concordato preventivo; è vero che il
debitore è posto in grado di far conoscere le proprie ragioni e
richieste con la domanda di ammissione alla procedura, ma dopo che
questa ha avuto inizio, al debitore non è consentito più di svolgere
utili difese. Anzi, va tenuto presente che non costituiscono
sufficienti garanzie per il debitore le possibilità che secondo la
giurisprudenza gli sono date di proporre reclamo ex art. 111 della
Costituzione avverso il decreto di inammissibilità, qualora a questo
non segua la dichiarazione di fallimento, o di impugnare la sentenza
dichiarativa del fallimento, perché il reclamo può proporsi solo per
violazione di legge, e dall'eventuale sentenza di revoca del fallimento
residuano in danno del debitore evidenti effetti pregiudizievoli. E si
deve quindi ritenere costituzionalmente illegittima la norma de qua
nella parte in cui non prevede che il tribunale prima di decidere
sull'ammissibilità della proposta, debba invitare il debitore istante
a comparire in camera di consiglio perché possa essere sentito.
Risulta non fondato l'assunto dello stesso tribunale di Potenza,
che la norma in oggetto sia costituzionalmente illegittima perché non
è prevista l'assistenza ad opera di difensore. È, nel sistema, anche
a proposito dei procedimenti speciali, e delle fasi preliminari o
sommarie di più ampi procedimenti giurisdizionali, infatti, che la
parte si possa far rappresentare o almeno assistere da un difensore. In
mancanza di una norma che vieti codesta assistenza, si deve quindi
ritenere che la stessa sia implicitamente ammessa e consentita.
E pertanto il lamentato vizio a proposito della norma de qua non
sussiste.
È invece inammissibile la questione là ove è mossa doglianza in
relazione alla non reclamabilità del decreto con cui il debitore non
venga ammesso alla procedura di concordato preventivo. È di tutta
evidenza, infatti, che manca per il giudice a quo ogni interesse alla
dichiarazione d'illegittimità della norma sul punto in esame, dato
che, qualora la Corte dovesse ravvisare la dedotta illegittimità, la
pronuncia in quanto afferente ad una norma non applicabile dal
tribunale, non inciderebbe in alcun modo sul procedimento in corso.
Rilevata l'illegittimità costituzionale dell'art. 162 in relazione
al primo profilo, risulta non meritevole di accoglimento la
prospettazione che della questione viene effettuata dalla Corte di
appello di Milano, per la quale si avrebbe la violazione dell'art. 24,
comma secondo, per il fatto che la norma denunciata, nel suo secondo
comma, non prevede che il tribunale debba disporre la comparizione
dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di
difesa prima di procedere alla dichiarazione del fallimento.
Infatti, il decreto di inammissibilità della domanda di concordato
preventivo e la sentenza dichiarativa del fallimento del debitore
istante sono i modi e i mezzi di formazione ed esteriorizzazione
dell'unica o contestuale volontà dell'ufficio di talché, prescritto
che del debitore debba essere disposta la comparizione in camera di
consiglio, prima che il tribunale possa emettere il decreto, il diritto
alla difesa è assicurato anche in relazione all'eventuale
dichiarazione di fallimento.
5. - Sarebbe, infine, in contrasto con l'art. 24, comma secondo,
della Costituzione, l'art. 195, comma secondo, della legge fallimentare
nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre
la comparizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del
diritto di difesa, in contraddittorio con la parte che abbia richiesto
la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa soggetta a
liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, e con
l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa stessa.
La questione, sollevata dal tribunale di Bologna con ordinanza del
23 marzo 1971, è fondata.
La norma dell'art. 195, comma secondo, dispone che, prima di
provvedere, il tribunale deve sentire l'autorità governativa che ha la
vigilanza sull'impresa. Ma non prevede per lo stesso tribunale
l'obbligo di disporre la comparizione in camera di consiglio
dell'imprenditore perché questo possa esercitare il diritto di difesa.
L'imprenditore, quindi, non è posto in grado, nella fase anteriore
alla dichiarazione del tribunale, di affermare e dimostrare le proprie
ragioni e di avanzare le proprie richieste, eventualmente con
assistenza tecnica, in confronto dei creditori istanti e dell'autorità
governativa di vigilanza, e a tale carenza, sul terreno delle garanzie
della difesa, non si supplisce con il riconoscimento del diritto alla
opposizione, operato con il quarto comma dello stesso art. 195.
La norma denunciata è perciò illegittima costituzionalmente nella
parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la
comparizione in camera di consiglio dell'imprenditore per l'esercizio
del diritto di difesa, prima che il tribunale stesso si pronunci sulla
richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa
soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del
fallimento.
6. - Non è invece fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 19 e 21 del codice di procedura penale, in
riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Secondo il pretore di Mantova si avrebbe una paralisi della difesa
nel procedimento penale a carico di un imputato del reato previsto e
punito dall'art. 217, comma secondo, della legge fallimentare, come
conseguenza della paralisi della funzione primaria del giudice penale
che in base ai detti artt. 19 e 21 è vincolato "a tener fermo un
presupposto (status di imprenditore) contenuto in una sentenza resa in
un procedimento non garantito da adeguato contraddittorio" per non
esservi previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Senonché l'asserita impossibilità e difficoltà per l'imputato di
difendersi non sussiste. Proprio tenendosi conto delle norme impugnate,
e sul presupposto della loro applicabilità alla specie, non può
ammettersi che l'imprenditore commerciale, il quale, dichiarato fallito
con sentenza passata in giudicato, sia imputato del reato di bancarotta
semplice, subisca una menomazione del proprio diritto di difesa.
Infatti, in ordine alle condizioni oggettive e soggettive necessarie e
sufficienti per la dichiarazione di fallimento, esso imprenditore ha a
propria disposizione i mezzi e i modi più adeguati per dimostrarne
l'inesistenza o la non sufficienza, sia nella fase anteriore alla
dichiarazione di fallimento sia avverso la relativa sentenza e sino
all'eventuale passaggio in giudicato di essa. Con la dichiarazione di
parziale illegittimità degli artt. 15 e 147, comma primo, e in base al
disposto dell'art. 147, secondo comma (alla luce della citata sentenza
n. 142 del 1970), il tribunale è tenuto a convocare in camera di
consiglio l'imprenditore commerciale e i soci illimitatamente
responsabili perché ogni interessato possa esercitare il proprio
diritto di difesa, anche con l'assistenza tecnica, nei limiti
consentiti dalla natura e funzione del procedimento. E, d'altra parte,
attraverso l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento,
all'imprenditore è assicurata un'ampia difesa.
Non si vede, d'altronde, come ed in che senso l'esercizio del
diritto di difesa venga limitato in dipendenza del fatto che nel
procedimento civile di fallimento non è obbligatoria la presenza del
pubblico ministero, la cui partecipazione ad ogni processo civile, per
altro, non è imposta dal vigente sistema costituzionale.
7. - Il pretore di Verona per i primi due commi dell'art. 217 della
legge fallimentare ed i pretori di Siracusa, di Napoli e di Mantova
solo per il secondo comma dello stesso articolo, avanzano dubbi di
legittimità costituzionale, assumendo che sarebbe in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione la norma risultante dai detti commi,
considerata in sé ed in relazione ad istituti quali l'amnistia e la
prescrizione, ed allo specifico provvedimento di clemenza di cui al
d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283.
Con le ordinanze di rimessione si ritiene in primo luogo, premesso
che l'oggetto della pretesa punitiva statuale consisterebbe non tanto
nel comportamento (mancata od irregolare tenuta dei libri contabili e
delle scritture contabili obbligatorie) quanto nell'insolvenza del
debitore, che soggetti trovantisi in pari condizioni (e cioè
imprenditori commerciali che non abbiano osservato il detto obbligo di
comportamento) vengono trattati differentemente in base e a seconda
delle proprie vicissitudini economiche.
Si rileva in secondo luogo che, dovendosi intendere il reato in
oggetto consumato alla data della sentenza dichiarativa del fallimento,
si avrebbe una ingiustificata disparità di trattamento anche in
relazione al momento consumativo del reato che dipenderebbe dal gioco
delle più varie circostanze o di fattori del tutto casuali o
indipendenti dalla volontà dell'agente, ovvero dalla solerzia o
celerità degli organi giudiziari preposti alla procedura concorsuale
di fallimento.
Codeste ragioni, ad avviso della Corte, non hanno sufficiente
fondamento e quindi non possono essere condivise.
Spetta al legislatore di dire se, come e quando un dato fatto
costituisca reato. Rientra nell'ambito della sua discrezionalità la
valutazione degli interessi meritevoli di tutela, e così pure la
diversificazione, nel trattamento giuridico, di situazioni che, pur
presentando notevoli elementi in comune, non siano identiche.
A proposito dell'ipotesi criminosa dell'art. 217, comma secondo, e
giusta l'interpretazione che ne dà la Corte di cassazione, il
legislatore ha ritenuto che il semplice comportamento dell'imprenditore
commerciale, consistente nella mancata, irregolare o incompleta tenuta
dei libri e delle altre scritture contabili, in violazione dell'obbligo
posto dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile, non metta in
pericolo il bene che con quella ipotesi ha inteso tutelare; ed ha
invece ravvisato come attuale, codesta messa in pericolo solo se e
all'atto in cui l'imprenditore commerciale venga dichiarato fallito.
L'attività dell'imprenditore commerciale, per gli interessi che tocca
o su cui incide, è fonte per lo stesso suo autore di responsabilità,
collegata al rischio dell'impresa. Ed in relazione ad essa, appare
quindi razionale che solo alcuni dei comportamenti che quella attività
integrano, siano penalmente riprovati e che lo siano se ed in quanto si
presentino con una certa gravità.
Il legislatore avrebbe potuto considerare la dichiarazione di
fallimento tra l'altro come semplice condizione di procedibilità o di
punibilità, ma ha invece voluto - come è riconosciuto dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione - richiedere l'emissione della
sentenza per l'esistenza stessa del reato. E ciò perché, intervenendo
la sentenza dichiarativa del fallimento, la messa in pericolo di
lesione del bene protetto si presenta come effettiva ed attuale.
Stante ciò, è fuor di luogo parlare di soggetti che si trovano in
pari condizioni e di trattamenti giuridici differenziati.
L'articolo 217, comma secondo, prende in considerazione un'unica o
unitaria situazione di fatto (della quale, come si è detto, fa parte
integrante ed essenziale la dichiarazione di fallimento
dell'imprenditore commerciale) e per essa opera una unitaria previsione
del fatto come reato, e delle sanzioni penali.
E del pari non ha ragione di essere l'assunto che, potendo influire
in ordine al momento consumativo del reato fattori del tutto casuali o
indipendenti dalla volontà dell'imprenditore commerciale, la ripetuta
norma dell'art. 217, comma secondo, dia vita ad una discriminazione nel
trattamento giuridico.
Giova al riguardo considerare ancora una volta che la norma pone in
essere una sola previsione valida per tutti gli imprenditori
commerciali soggetti al fallimento, per cui questi commettono il reato
solo quando siano dichiarati falliti. E la eventualità che per
imprenditori commerciali che abbiano cessato contemporaneamente la loro
attività, la data del commesso reato debba coincidere con quella della
dichiarazione di fallimento relativa a ciascuno di essi è del tutto
conseguenziale.
Considerati, per ciò, insoddisfacenti gli argomenti addotti in
generale a sostegno della pretesa disparità di trattamento, vanno
egualmente disattese le ragioni che a detta dei giudici di merito
militerebbero a dimostrazione di quella disparità in casi particolari
ed in relazione a dati istituti.
Come non ricorre una disparità di trattamento nell'ipotesi sopra
ricordata di imprenditori commerciali che, pur cessando l'attività
contemporaneamente, commettano il reato di bancarotta semplice in
momenti diversi perché dichiarati falliti sotto differenti date, così
per quanto in precedenza detto, quella disparità non sussiste
neppure nella ipotesi estrema di più soci illimitatamente responsabili
che, pur avendo svolto una unica attività di impresa, vengano
dichiarati falliti in tempi diversi (secondo le previsioni dei primi
due commi dell'art. 147) e quindi commettono il reato de quo nei detti
tempi. Dato il carattere personale della responsabilità penale, questa
non può non essere ricollegata, per il singolo socio, all'effettivo ed
attuale pericolo di lesione del bene protetto e specificamente alla
dichiarazione di fallimento che lo riguardi, e d'altra parte, è
innegabile l'autonomia dei singoli fallimenti dei vari soci.
Non si ravvisa, infine, alcuna disparità di trattamento mettendo a
raffronto le ipotesi fin qui considerate (ed altre analoghe,
prospettate anch'esse nelle ordinanze di rimessione) nonché quella di
soggetti imputati in forza di altre ipotesi criminose, e per il caso in
cui si renda necessario accertare il momento consumativo del reato, in
vista dell'applicazione di amnistie e indulti ed in particolare del
d.P.R. n. 283 del 1970. Ciò che caratterizza il modo di accertamento
del momento consumativo del reato, come si è visto, non pone la
previsione criminosa di cui all'art. 217, comma secondo, in contrasto
con l'art. 3 della Costituzione; e quindi è logicamente coerente e
conseguenziale che possano essere diversi i momenti di consumazione del
reato anche quando le attività prefallimentari dell'imprenditore siano
state contemporanee o siano finite nello stesso tempo.
Posto ciò, è del tutto giustificato che dell'amnistia o indulto o
di un dato provvedimento di clemenza possano giovarsi solo i soggetti
per i quali i momenti consumativi dei rispettivi reati intervengano
entro il termine di efficacia del singolo provvedimento.
E va infine considerato che la denuncia di incostituzionalità che
qui viene esaminata concerne unicamente l'art. 217, commi primo e
secondo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 147 comma
primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che
il tribunale debba ordinare la comparizione in camera di consiglio dei
soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la
sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a
responsabilità illimitata, perché detti soci possano esercitare il
diritto di difesa;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 162, comma
primo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non
prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda di
ammissione alla procedura di concordato preventivo, debba ordinare la
comparizione in camera di consiglio del debitore per l'esercizio del
diritto di difesa;
c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, comma
secondo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non
prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la comparizione del
debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa
nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza
dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con
esclusione del fallimento;
d) dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 162, comma primo, del citato
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui dichiara non soggetto a
reclamo il decreto di inammissibilità della domanda di ammissione alla
procedura di concordato preventivo, questione sollevata, in riferimento
all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dal tribunale di
Potenza con l'ordinanza indicata in epigrafe;
e) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 15, 16 e 18 del citato r.d. 16
marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all'art. 24, comma
secondo, della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
f) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 162, comma secondo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la
comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio
del diritto di difesa prima che si provveda sulla dichiarazione di
fallimento, questione sollevata, in riferimento all'art. 24, comma
secondo, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con
l'ordinanza indicata in epigrafe;
g) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 19 e 21 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dal pretore
di Mantova con l'ordinanza indicata in epigrafe;
h) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 217, commi primo e secondo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n.
267, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai
pretori di Siracusa, di Verona, di Napoli e di Mantova con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte