Art. 191 c.p.p.Prove illegittimamente acquisite

Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. ((2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale))

Testo vigente dal 18 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 237 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art191 · fonte su Normattiva