Art. 218 c.p.p.
Presupposti dell'esperimento giudiziale
L'esperimento giudiziale e' ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto e' possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalita' di svolgimento del fatto stesso.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva