Art. 224 c.p.p. — Provvedimenti del giudice
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Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito. Il giudice dispone la citazione del perito e da' gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 18 luglio 1996 · versione 0 su Normattiva