Sentenza n. 2/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1970 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 134,
219, 222, secondo comma, 224, 231 e 238 del codice di procedura penale,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 settembre 1968 dal tribunale di Livorno
nel procedimento penale a carico di Briasco Sergio ed altri, iscritta
al n. 230 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968;
2) ordinanze emesse il 25 ottobre 1968 dal pretore di Scicli nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Incorvaia Giuseppe e di
Mattei Alberto, iscritte ai nn. 250 e 251 del registro ordinanze 1968
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'8
gennaio 1969;
3) ordinanza emessa il 29 ottobre 1968 dal pretore di Bologna nel
procedimento penale a carico di Sartori Giorgio, iscritta al n. 253 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiate della
Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione di Briasco Sergio ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1969 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
uditi l'avv. Elia Clarizia, per Briasco ed altri, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale innanzi al tribunale di
Livorno a carico di Sergio Briasco ed altri, per contrabbando di semi
oleosi ed evasione dell'imposta generale sull'entrata, la difesa di
alcuni imputati sollevava, in riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (sulla repressione delle
violazioni delle leggi finanziarie), dell'art. 49 del D. L. 9 gennaio
1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 (sulla
istituzione dell'I.G.E.), nonché degli artt. 222, capoverso, e 224 del
codice di procedura penale, asserendo che la polizia tributaria, nel
corso delle sue operazioni di verifica, aveva proceduto, in
applicazione delle norme suddette, al sequestro di tutta la
documentazione relativa alle presunte infrazioni, senza le garanzie
previste in via generale dagli artt. 304 bis, ter e quater del codice
di procedura penale.
Con ordinanza del 19 settembre 1968, il tribunale riteneva
rilevante la sola questione di legittimità costituzionale dell'art.
222, capoverso, del codice di procedura penale, escludendo che, nel
sequestro della documentazione, fossero state applicate anche le
disposizioni finanziare richiamate dalla difesa, dato che esse
prevedono soltanto una generica attività di verifica della polizia
tributaria, da classificare tra gli accertamenti meramente fiscali,
privi di carattere penale, ben distinti dalle perquisizioni.
Motivando sulla non manifesta infondatezza della questione, il
tribunale ritiene che la norma denunziata, nella parte in cui consente
di procedere ad operazioni di sequestro senza le garanzie previste
dagli artt. 390 e 304 quater del codice di procedura penale, contrasti
con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto, col
conferire alla polizia giudiziaria il potere di compiere veri e propri
atti istruttori, direttamente utilizzabili nel processo, senza
l'osservanza delle anzidette garanzie, determinerebbe una situazione
legislativa del tutto analoga a quella dell'art. 225 dello stesso
codice, già dichiarato parzialmente illegittimo con la sentenza n. 86
del 2 luglio 1968 di questa Corte.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 14 dicembre 1968. Si
sono costituiti Sergio Briasco, Pindaro Carapelli, Agostino Agazzani,
Aldo Benessati e Pietro Pagnari, con atto depositato il 26 dicembre
1968, nel quale, alla stregua delle argomentazioni svolte
nell'ordinanza di rimessione, si chiede che la questione di
legittimità sia dichiarata fondata.
Con memoria deposita il 15 ottobre 1969, la difesa degli imputati
aggiunge che ragioni di simmetria sistematica impongono di adottare la
pronunzia di illegittimità costituzionale. Al riguardo, ribadisce il
perfetto parallelismo fra il più volte menzionato art. 225 del codice
di procedura penale e la norma denunziata, osservando che alla medesima
conclusione sono pervenute sia la dottrina sia le ordinanze di altri
giudici di merito che, successivamente, hanno sollevato analoga
questione di legittimità.
2. - Con due distinti decreti penali, il pretore di Scicli
condannava Giuseppe Incorvaia e Alberto Mattei alla pena dell'ammenda,
per direzione abusiva di natante ed esercizio della pesca con rete a
strascico ad una distanza dalla costa inferiore a quella consentita. I
provvedimenti facevano seguito a due separati rapporti della competente
autorità di vigilanza sulla pesca marittima, ai quali erano stati
allegati i verbali di interrogatorio degli imputati.
Nei giudizi conseguenti all'opposizione, il pretore, su istanza
della difesa, con due ordinanze di identico contenuto del 25 ottobre
1968, sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 219
del codice di procedura penale, nella parte in cui consente agli organi
di polizia giudiziaria, senza l'osservanza delle norme contenute negli
artt. 390 e 304 quater dello stesso codice, di procedere
all'interrogatorio dell'imputato non detenuto.
Ad avviso del pretore, il suddetto interrogatorio da parte della
polizia giudiziaria, pur non essendo espressamente considerato da
alcuna norma del codice di procedura penale, troverebbe la sua
disciplina nell'ultimo inciso dell'art. 219 (che annovera
genericamente, tra le funzioni della polizia giudiziaria, quella di
raccogliere quanto possa servire all'applicazione della legge penale),
mentre, data la tassativa elencazione degli atti indicati nel
successivo art. 225, non potrebbe ritenersi incluso nella previsione di
quest'ultima disposizione, per la quale, a seguito della sentenza n. 86
del 1968 di questa Corte, operano ora le garanzie difensive poste dagli
artt. 304 bis - quater.
La violazione del principio di eguaglianza viene dedotta dal
pretore sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento,
alla quale darebbe luogo l'attuale disciplina dell'interrogatorio
dell'imputato non detenuto, a seconda della natura dell'organo cui
vengono presentati la denunzia, la querela ed ogni altro atto, che, ai
sensi dell'art. 78 del codice di procedura penale, conferisce la
qualità di imputato. Si precisa che se uno di tali atti sia presentato
ad un ufficiale di polizia giudiziaria, l'interrogatorio e compiuto
senza garanzie difensive, diversamente da quanto avviene se l'atto sia
presentato al magistrato, che deve provvedere all'interrogatorio
direttamente o avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria, ai
sensi del vigente art. 232 del codice di procedura penale.
Le due ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1969.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio con
deduzioni depositate il 28 dicembre 1968, chiedendo che la questione
sollevata dal pretore di Scicli sia dichiarata non fondata.
Deduce l'Avvocatura che nella redazione del rapporto della polizia
giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale, la
persona in precedenza sentita può essere indicata come reo, ma una
tale qualifica va attribuita soltanto dopo la delibazione di tutti gli
altri elementi probatori acquisiti, espressa nella sintesi conclusiva
del rapporto, e non al momento della semplice audizione
dell'interrogato, che può non avere alcun interesse, quando viene
sentito, a nominare un difensore ed a cui favore, pertanto, non
potrebbe prevedersi l'obbligo di tale nomina.
Alle stesse conclusioni dovrebbe pervenirsi sia per
l'interrogatorio di chi è indicato come presunto autore di reato nella
denuncia, dato che l'attribuzione di indizi di reato al denunciato si
avrebbe dopo la sua audizione, al momento della redazione del rapporto;
sia per le ipotesi di referto e di querela, quando la polizia
giudiziaria non si limiti alla semplice trasmissione di tale atto
all'autorità giudiziaria, ma ritenga di dover procedere ad
accertamenti.
Non varrebbe, poi, obiettare che l'art. 78, capoverso, del codice
di procedura penale considera imputato anche chi nel rapporto, nel
referto, nella denuncia e nella querela è indicato come reo o risulta
indiziato di reato. Al riguardo, si ribadisce che il rapporto è
successivo all'interrogatorio del soggetto, mentre, per quel che
concerne i rimanenti atti, ai quali faccia seguito un interrogatorio da
parte della polizia giudiziaria, si obietta che il citato art. 78 non
può essere applicato a tale tipo di interrogatorio, che non avrebbe
qualifica di atto processuale.
Deduce, inoltre, l'Avvocatura l'oggettiva diversità delle
situazioni previste dagli artt. 225 e 232 del codice di procedura
penale, dichiarate parzialmente illegittime con la citata sentenza n.
86 del 1968 di questa Corte, rispetto a quella di cui alla norma
denunziata, dato che solo nelle prime sussiste un evidente interesse
alla immediata nomina del difensore da parte dell'arrestato e di colui
al quale, su richiesta del procuratore della Repubblica, la polizia
giudiziaria, in sede di interrogatorio, contesta il reato.
Afferma, poi, che, nella sua sentenza, questa Corte avrebbe
lasciato sopravvivere il secondo comma dell'art. 134 del codice di
procedura penale, concernente il divieto di ricevere la nomina del
difensore di fiducia da parte della polizia giudiziaria, proprio allo
scopo di consentire a quest'ultima di procedere, di sua iniziativa,
all'interrogatorio di persone non detenute. Sostiene, infine, che
anche nell'ipotesi in cui dovessero ritenersi operanti per tale tipo di
interrogatorio le norme poste a garanzia dell'esercizio del diritto di
difesa, sarebbe da pervenirsi a tale conclusione in via meramente
interpretativa, senza la necessità di dichiarare l'illegittimità
costituzionale della disposizione denunziata, anche perché questa tra
le competenze della polizia giudiziaria non annovera esplicitamente
l'interrogatorio.
3. - Analoga questione di legittimità costituzionale del medesimo
art. 219 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 134, 222,
224, 231 e 238 dello stesso codice, è stata sollevata, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Bologna, con ordinanza
del 29 ottobre 1968, nel corso di un procedimento penale a carico di
Giorgio Sartori, imputato del delitto di insolvenza fraudolenta in
danno di Giovanni Gozzi, ed interrogato dalla polizia giudiziaria nel
corso delle indagini a seguito della querela di questo ultimo.
Il Sartori, indicato come reo nella querela, avrebbe, secondo il
pretore, assunto fin da allora la qualifica di imputato, sia pure ai
soli fini delle garanzie previste dall'art. 78, capoverso, del codice
di procedura penale; ed il relativo atto della polizia giudiziaria
dovrebbe considerarsi un vero e proprio interrogatorio, direttamente
utilizzabile nel procedimento ed implicitamente previsto nella generica
dizione dell'art. 219, anche al fine di consentire allo stesso
imputato la conoscenza delle accuse e di dargli la possibilità di
scagionarsi.
Sostiene il pretore che, interpretando estensivamente i principi
già affermati da questa Corte con la sentenza n. 86 del 1968,
l'interrogatorio potrebbe già ritenersi assistito dalle garanzie
difensive ora operanti per le situazioni previste negli artt. 225 e 232
del codice di procedura penale; ma che è, nondimeno, opportuno
sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 219, allo
scopo di evitare disparità ed incertezze nella sua applicazione
giurisprudenziale.
Per quanto concerne le altre disposizioni denunziate, afferma che
la relativa questione, pur non interessando direttamente il
procedimento a quo, viene prospettata per motivi di dipendenza logica e
funzionale.
A proposito degli artt. 222 e 224 del codice di procedura penale
nella parte riguardante, rispettivamente, l'assicurazione del corpo di
reato e le perquisizioni personali e domiciliari, nel caso di flagranza
di reato o di evasione, ad opera della polizia giudiziaria, si fa
richiamo al potere discrezionale, che illegittimamente le sarebbe
attribuito di osservare o meno le norme sull'istruzione formale.
Per mancanza della previsione delle garanzie difensive di cui agli
artt. 304 bis, ter e quater e 390 del codice di procedura penale, si
denunciano, poi, l'art. 231 del codice di procedura penale, nella parte
relativa agli atti delegati dal pretore alla polizia giudiziaria, e
l'art. 238, sull'interrogatorio del fermato per indizio di reato.
L'illegittimità costituzionale dell'art. 134 del codice di
procedura penale, nella parte relativa al divieto posto a carico della
polizia giudiziaria di ricevere la nomina del difensore, viene, infine,
prospettata come conseguenza dell'illegittimità, già dichiarata, dei
citati artt. 225 e 232 del codice di procedura penale, nonché di
quella, che dovesse eventualmente seguire, delle altre disposizioni
denunziate dal pretore.
L'ordinanza, ritualmente notificata è comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 gennaio 1969.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sollevate dalle quattro ordinanze attengono tutte
alla legittimità di norme del codice di procedura penale (testo
vigente prima della legge 5 dicembre 1969, n. 932) sulle funzioni della
polizia giudiziaria - che si assumono in contrasto con le garanzie
difensive statuite dalla Costituzione - sicché le cause sono state
trattate congiuntamente e vengono ora riunite per essere decise con
unica sentenza.
2. - Questa Corte con le sentenze n. 86 del 1968 e n. 148 del 1969
ha statuito il principio che gli atti di polizia giudiziaria - compiuti
dalla polizia stessa in forza dei suoi istituzionali poteri ovvero
disposti o compiuti dal pretore, dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale o dal procuratore generale presso la Corte di
appello in sede di indagini preliminari - devono essere assistiti dalle
garanzie difensive previste dagli artt. 304 bis, ter e quater del
codice di procedura penale tutte le volte in cui corrispondano agli
atti ivi contemplati e si svolgano nei confronti di un soggetto che sia
da considerare indiziato di reato ai sensi dell'art. 78, secondo comma,
del codice di procedura penale.
Tale principio, basato su un'interpretazione dell'art. 24 della
Costituzione, nel senso che il diritto inviolabile alla difesa deve
trovare attuazione nella formazione di tutti gli atti che, anche se
posti in essere prima dell'apertura del vero e proprio procedimento
penale, possono essere assunti dal giudice a base del suo
convincimento, ha condotto alla dichiarazione di parziale
illegittimità costituzionale degli artt. 222, secondo comma, 223,
primo comma, 225, 231, primo comma, 232 e 234.
3. - In conseguenza dei principi affermati nelle due precedenti
decisioni e delle statuizioni in esse contenute, deve escludersi che
l'art. 219 del codice di procedura penale, ora impugnato, consenta,
nella genericità della sua formulazione, che la polizia giudiziaria,
pur in presenza di un soggetto da considerare indiziato ai sensi
dell'art. 78, secondo comma, del codice di procedura penale, possa
procedere ad atti preistruttori senza l'osservanza delle disposizioni
che assicurano un minimo di garanzia difensiva. In particolare, per
quanto riguarda l'interrogatorio, se è vero che la polizia giudiziaria
può procedervi nell'esercizio dei poteri conferitile dall'art. 219,
non è altrettanto vero, come suppongono le ordinanze di rimessione,
che esso possa essere compiuto, anche in presenza di un indiziato di
reato, senza l'osservanza degli artt. 304 bis, ter e quater: in tale
caso, infatti, l'obbligo del rispetto di dette disposizioni - quando,
ripetesi, un indizio di reità si è già soggettivizzato nei confronti
della persona interrogata - discende dalla dichiarazione di parziale
illegittimità dell'art. 225 del codice di procedura penale. Più in
generale può dirsi che l'art. 219 del codice di procedura penale
necessariamente prescinde dall'applicazione degli artt. 304 bis, ter e
quater, perché esso contempla tutte le attività che la polizia
giudiziaria può e deve compiere fino al momento in cui le indagini
preliminari si traducono in atti preistruttori aventi la funzione di
predisporre prove di colpevolezza, utilizzabili come tali nel
successivo processo, contro un determinato soggetto che abbia assunto
la figura di indiziato di reato. E da questo momento - e solo da questo
momento - che, nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione, devono
operare i meccanismi idonei ad assicurare un minimo di contraddittorio,
di assistenza e di difesa (cfr. sent. n. 149 del 1969): e tale esigenza
è già soddisfatta dalle statuizioni contenute nelle ricordate
decisioni n. 86 del 1968 e n. 148 del 1969.
4. - Per ciò che riguarda gli artt. 222, secondo comma, 231, primo
comma, e 134, secondo comma, del codice di procedura penale, le
relative questioni sono assorbite dalla pronunzia di parziale
illegittimità costituzionale n. 148 del 1969.
5. - Circa la questione di legittimità costituzionale dell'art.
224, primo comma, ultima parte, del codice di procedura penale,
limitatamente all'inciso "per quanto è possibile", ne va pronunziata
l'inammissibilità, dato che la sua irrilevanza è riconosciuta dallo
stesso pretore di Bologna, non interessando direttamente il
procedimento a quo.
6. - Lo stesso è a dirsi della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 238, primo comma, del codice di procedura
penale, sulla cui irrilevanza si è egualmente espresso il pretore di
Bologna.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili, perché irrilevanti, le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 224, primo comma, ultima parte,
e 238, primo comma, del codice di procedura penale;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 219 del codice di procedura penale, sollevata dalle ordinanze
di rimessione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 222, secondo comma, 231, primo comma, e 134,
secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate dalle
ordinanze di rimessione in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte