Art. 234 c.p.p.
Prova documentale
E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso e' per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non e' possibile recuperarlo, puo' esserne acquisita copia. E' vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralita' in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva