Art. 452 c.c. — Mancanza, distruzione o smarrimento di registri
[1]Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte puo' essere data con ogni mezzo.
[2]In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non e' ammesso alla prova consentita nel comma precedente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva