Art. 243 c.p.p.Rilascio di copie

Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, puo' autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art243 · fonte su Normattiva