Art. 243 c.p.p. — Rilascio di copie
Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, puo' autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva