Art. 643 c.p.c. — Notificazione del decreto
[1]L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.
[2]Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.
[3]La notificazione determina la pendenza della lite.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva