Art. 254 c.p.p. — Sequestro di corrispondenza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 5 aprile 2008. Leggi il testo vigente →
Negli uffici postali o telegrafici e' consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il reato. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorita' giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 5 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva