Art. 265 c.p.p. — Spese relative al sequestro penale
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Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle somme e sui valori indicati nell'articolo 264.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva