Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO, DIRETTISSIMO O ABBREVIATO DERIVANTE DA DIRETTISSIMO, DEL GIUDICE CHE, NELLA FASE ANTERIORE AL DIBATTIMENTO, ABBIA APPLICATO UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - OMESSA PREVISIONE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - GIUDICE COMPETENTE - MANCATA PREVISIONE DI ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI FINO ALLA FASE DEGLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE SI COLLEGANO ALLA GARANZIA DEL GIUSTO PROCESSO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate, in sede di giudizio di appello, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 Cost. - aventi ad oggetto, l'una, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice che, investito del giudizio direttissimo, ha convalidato l'arresto ed emesso un provvedimento di custodia cautelare nei confronti dell'imputato e prosegue il giudizio, eventualmente con la trasformazione del rito nelle forme del giudizio abbreviato, l'altra, gli artt. 34, 2 e 279 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che la competenza del giudice per le indagini preliminari in merito alle misure cautelari si estenda fino alla fase degli atti preliminari al dibattimento, finche' il dibattimento stesso non sia stato aperto e, comunque, fino a quando il giudice non possa piu' essere sostituito nella sua composizione personale. Difatti l'ordinanza di rimessione, quanto alla prima questione, non chiarisce - in presenza di un orientamento della giurisprudenza di legittimita' che esclude che le cause di incompatibilita' determinino la nullita' del provvedimento del giudice ritenuto incompatibile - quali conseguenze ai fini del giudizio di appello deriverebbero dal riconoscimento di una causa di incompatibilita' del giudice di primo grado, ne' indica, in riferimento alla seconda questione, quali effetti sarebbero destinati a prodursi nel giudizio principale dal superamento della pretesa incompatibilita' attraverso l'attribuzione ad altro giudice della competenza ad emettere misure cautelari personali. red.: S. Evangelista
sentenza 36/1999massima n. 24469 Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penaleart. 2 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROVVEDIMENTI CAUTELARI CONCERNENTI LA LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO DELLA COMPETENZA A DECIDERE SULLE ISTANZE IN MATERIA DI CUSTODIA CAUTELARE - RITENUTA INCOMPATIBILITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, SECONDO COMMA, E 25, PRIMO COMMA, COST. - QUESTIONE IMPLICANTE MOLTEPLICI SCELTE, RIMESSE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 34, 279 e 299 cod. proc. pen. - nella parte in cui attribuisce la competenza a pronunciarsi sui provvedimenti cautelari concernenti la liberta' personale dell'imputato al giudice del dibattimento, anziche' ad un diverso ed autonomo giudice - in quanto, cosi' come prospettata e indipendentemente da ogni valutazione nel merito, la questione implica o prefigura una molteplicita' di scelte, rimesse al legislatore. Difatti non sarebbe l'unica, ne' sarebbe necessitata, la soluzione adombrata dal tribunale rimettente, di una permanente competenza per le misure coercitive rimessa al giudice per le indagini preliminari, quale giudice piu' idoneo in ragione di una asserita connotazione inquisitoria del giudizio cautelare. - V. massima A. red. G. Leo
sentenza 51/1997massima n. 23136 Riguarda ancheart. 299 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE CHE, NELLA FASE INTRODUTTIVA, ABBIA DECISO IN ORDINE A MISURE CAUTELARI PERSONALI (NELLA SPECIE: REVOCA DEL DIVIETO DI ESPATRIO) NEI CONFRONTI DI UNO O PIU' IMPUTATI - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - MISURE CAUTELARI PERSONALI - APPLICAZIONE E REVOCA DELLE MISURE DURANTE LA FASE DEL GIUDIZIO - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE DI ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA A PROVVEDERE AD ORGANO DIVERSO DA QUELLO INVESTITO DEL GIUDIZIO - RIFERIMENTO ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI INCOMPATIBILITA' - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - DIBATTIMENTO - COLLEGIO CHE ABBIA IN PRECEDENZA EMESSO PROVVEDIMENTO IN ORDINE A MISURE CAUTELARI PERSONALI NEI CONFRONTI DEGLI STESSI IMPUTATI SU RICHIESTA DELLA DDA - INCOMPATIBILITA' - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL GIUSTO PROCESSO NONCHE' DI IMPARZIALITA' E TERZIETA' DEL GIUDICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili, in quanto, cosi' come prospettate, implicano e prefigurano molteplici scelte rimesse al legislatore, le questioni di legittimita' costituzionale: a) - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento che, nella fase introduttiva dello stesso, abbia gia' deciso in ordine a misure cautelari nei confronti di uno e piu' imputati, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) - dell'art. 279 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'attribuzione della competenza sull'applicazione e revoca delle misure cautelari personali durante la fase del giudizio ad un organo diverso da quello che prevede, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.. - S. n. 51/1997. red. : S. Di Palma
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - ISTANZE DI REVOCA, SOSTITUZIONE O MODIFICA - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI DEL FASCICOLO DEL P.M. - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI, NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA, A SECONDA DELLA FASE DEL PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILITA' DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO E FORMULARE LA RELATIVA MOTIVAZIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice remittente affinche' riesamini la rilevanza della questione alla stregua delle disposizioni sopravvenute (d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 14, primo comma, lett. b), il quale dispone che dopo il quarto comma dell'art. 299 del codice di procedura penale sia aggiunto, tra l'altro, il seguente comma: "4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalita' meno gravose, il giudice, se la richiesta non e' presentata in udienza, ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste").
Riguarda ancheart. 299 Codice di procedura penale