Art. 282-quater c.p.p. — Obblighi di comunicazione
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(( I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi' comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.
Testo vigente dal 25 febbraio 2009 al 16 ottobre 2013 · versione 165 su Normattiva