Art. 282-quater c.p.p. — Obblighi di comunicazione
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I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi' comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da' comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2. (( Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa e' informata della facolta' di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo. ))
Testo vigente dal 10 marzo 2015 al 9 agosto 2019 · versione 214 su Normattiva