Art. 293 c.p.p.Adempimenti esecutivi

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Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facolta' di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale e' immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse. Avviso del deposito e' notificato al difensore. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva e' trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 23 agosto 1995 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art293 · fonte su Normattiva