Processo penale - Competenza e giurisdizione - Disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Inosservanza - Possibilità di eccepire o rilevare per la prima volta l'inosservanza entro il termine per l'esame delle questioni preliminari al dibattimento, anziché, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare, laddove essa sia prevista - Divieto - Denunciata violazione del principio della soggezione del giudice soltanto alla legge - Inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199006).
Sono dichiarate inammissibili, per inconferenza del parametro evocato, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore in riferimento all’art. 101, secondo comma, Cost., dell’art. 33-quinquies cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare. Il principio della c.d. indipendenza “interna” del giudice, pure desumibile dal parametro evocato, non osta affatto a che la sua potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale vigente, da provvedimenti di altri giudici, dovendosi più in generale escludersi che possa prodursi un vulnus all’art. 101, secondo comma, Cost. in presenza di vincoli alla potestas iudicandi del singolo giudice stabiliti dalla legge processuale, anch’essa parte integrante di quella “legge” a cui il giudice è soggetto. (Precedenti: S. 116/2023 - mass. 45627; O. 28/2023 - mass. 45400, 45403).
Processo penale - Competenza e giurisdizione - Disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Inosservanza - Possibilità di eccepire o rilevare per la prima volta l'inosservanza entro il termine per l'esame delle questioni preliminari al dibattimento, anziché, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare, laddove essa sia prevista - Divieto - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di effettività del diritto di difesa, del giusto processo e di quello, tutelato anche in via convenzionale, del contraddittorio - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 199006).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, CEDU – dell’art. 33-quinquies cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare. Poiché il sistema processuale penale – in ossequio a esigenze costituzionali e convenzionali di tutela della ragionevole durata dei processi penali –, mira ad affrontare e risolvere prima possibile sia le questioni di competenza per territorio e derivante da connessione, sia quelle relative all’attribuzione della cognizione della causa al tribunale in formazione collegiale o monocratica, in modo da evitare regressioni o, comunque, stasi in fasi avanzate del processo, con conseguente dispersione delle attività già svolte, ne deriva che il luogo privilegiato per affrontare tali questioni è l’udienza preliminare, quando prevista. Pertanto, laddove l’imputato intenda negare ogni connessione tra i reati a sé addebitati e quelli che, in ipotesi, radichino l’attribuzione della cognizione della causa al tribunale in formazione collegiale, egli sarà tenuto a sollevare sin dall’udienza preliminare la relativa eccezione, eventualmente in via subordinata rispetto alla richiesta di non luogo a procedere per i reati che lo riguardano. Così facendo, egli conserverà tra l’altro la possibilità di reiterare la richiesta in sede di questioni preliminari al dibattimento. Una lettura costituzionalmente orientata della disposizione censurata – fornita dalle Sezioni unite con la sentenza n. 48590 del 2019, per cui essa può operare soltanto laddove all’imputato sia chiaro, già nel corso dell’udienza preliminare, quale sarà la composizione del tribunale al quale la causa sarà assegnata, nel caso in cui egli sia effettivamente rinviato a giudizio – consente di ritenere non fondati tutti i profili di censura articolati dal rimettente. Anzitutto, l’art. 3 Cost., perché non sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamento tra le ipotesi in cui il procedimento passi, o meno, attraverso l’udienza preliminare; né sussiste alcuna indebita parificazione tra la disciplina in esame e quella relativa al rilievo dell’incompetenza per territorio o derivante dalla connessione di cui all’art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen.: ché, anzi, le due discipline sono in grado di operare in perfetta simmetria; né, infine, può ritenersi che la disciplina in esame ponga irragionevolmente a carico delle parti l’onere di eccepire, in via preventiva, una violazione soltanto futura delle regole sul riparto di attribuzione. Per le medesime ragioni non sussiste la lamentata lesione del diritto di difesa: la lettura delle Sezioni unite attribuisce l’onere di formulare, in udienza preliminare, soltanto le eccezioni relative a profili che siano già desumibili dalla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero (ovvero dalle eventuali modificazioni dell’imputazione avvenute in contraddittorio durante l’udienza preliminare), e non già quelle che concernano profili desumibili per la prima volta dal decreto di rinvio a giudizio, rispetto ai quali l’onere di eccezione non potrà che essere posposto all’inizio del dibattimento. Infine, la predetta interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 33-quinquies cod. proc. pen. ne esclude ogni profilo di contrarietà con il principio del contraddittorio, consentendo all’imputato di interloquire, a seguito della proposizione tempestiva dell’eccezione, su tutti i profili dai quali dipende l’attribuzione della causa alla cognizione del tribunale in formazione collegiale o monocratica.
Processo penale - Composizione collegiale o monocratica del tribunale - Inosservanza delle relative disposizioni - Eccezione di erronea attribuzione di reato (di lesioni gravissime) alla cognizione del tribunale monocratico (anziché a quello collegiale) - Decadenza per decorrenza di termine - Mancata correlazione all’obbligo, per il pubblico ministero, di indicare il giudice davanti al quale si chiede il rinvio a giudizio - Prospettata violazione del diritto di difesa, dei principî di ragionevolezza e del giusto processo - Difetto di un’interpretazione coerente della normativa denunciata - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 33-'quinquies', 416 e 417 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui le disposizioni censurate non prevedono che la sanzione processuale della decadenza, conseguente alla mancata proposizione, prima della conclusione dell’udienza preliminare, dell’eccezione concernente l’erronea attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione monocratica o collegiale, sia “correlata allo specifico obbligo del pubblico ministero di indicazione del giudice davanti al quale chiede il rinvio a giudizio”. Infatti la questione origina da una interpretazione della norma censurata (per la quale il termine di decadenza in questione dovrebbe continuare ad essere riferito all’udienza preliminare, malgrado nel caso in esame l’inosservanza delle disposizioni relative all’attribuzione dei reati sia concretamente eccepibile, analogamente alle ipotesi nelle quali manca l’udienza preliminare, solo dopo la 'vocatio in ius' e, cioè, in un momento in cui il termine indicato dalla disciplina censurata è ormai decorso) priva di significato logico e razionale, sicché anche la soluzione proposta si rivela del tutto inadeguata. M.F.
Riguarda ancheart. 416 Codice di procedura penaleart. 417 Codice di procedura penale