Art. 330 c.p.p. — Acquisizione delle notizie di reato
Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva