Art. 327 c.p.p. — Direzione delle indagini preliminari
Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria (( che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attivita' di propria iniziativa secondo le modalita' indicate nei successivi articoli.))
Testo vigente dal 4 maggio 2001, tuttora in vigore · versione 122 su Normattiva