Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Legittimati all'intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio (nel caso di specie: inammissibilità dell'intervento di P. D.A. nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen). (Classif. 111002).
La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale [prima dell’applicabilità della novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026] è circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. (Precedenti: ordinanze allegate alle S. 174/2025; S. 139/2025; S. 140/2024; S. 39/2024).L’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4 delle Norme integrative, nella versione antecedente alle modifiche adottate con la deliberazione del 12 marzo 2026) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti: ordinanze allegate alle S. 139/2025; S. 66/2025; S. 140/2024; S. 39/2024; S. 22/2024)(Nel caso di specie è dichiarato inammissibile l’intervento spiegato da P. D.A. nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Cassazione, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 6, CEDU – degli artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen. Non è sufficiente, al fine dell’ammissibilità dell’intervento, che l’interveniente, non parte del giudizio principale, sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti in esso, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire).
sentenza 81/2026massima n. 47423 Riguarda ancheart. 38 Codice di procedura penaleart. 409 Codice di procedura penale
Processo penale – Astensione e ricusazione del giudice – Soggetti legittimati alla ricusazione – Persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione – Possibilità di ricusare il giudice dell’udienza di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. – Omessa previsione – Violazione del principio di terzietà e imparzialità del giudice – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199003)
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost., l’art. 37 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’udienza di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. può essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione. La disciplina censurata dalla Corte di cassazione, sez. prima pen., che nell’interpretazione del diritto vivente esclude la persona offesa, che non è parte processuale, dal novero dei soggetti legittimati a proporre la dichiarazione di ricusazione, viola il principio del giusto processo, che impone che ogni processo si svolga davanti a un giudice terzo e imparziale. Tale principio deve trovare applicazione anche nei confronti della persona offesa, in quanto soggetto del procedimento al quale è affidato – anche in ossequio alla particolare tutela accordata dall’ordinamento europeo alla vittima del reato – un ruolo fondamentale di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero, di cui l’opposizione alla richiesta di archiviazione è uno dei principali strumenti, quale meccanismo finalizzato ad assicurare la completezza delle indagini. Negare alla persona offesa che abbia proposto opposizione la facoltà di contestare la terzietà e imparzialità del giudice determinerebbe un sostanziale svuotamento del diritto ad essa riconosciuto di interloquire sull’archiviazione. Né la mancata qualità di parte può essere di ostacolo al riconoscimento della sua legittimazione, sia perché il termine “parti” è in più occasioni utilizzato dal legislatore in senso atecnico anche in riferimento alla fase delle indagini preliminari, coperta anch’essa dalla garanzia del giusto processo; sia perché ogni soggetto del procedimento – e a maggior ragione, come nella specie, proprio quello che lo ha attivato – deve potersi avvalere delle norme poste a garanzia della terzietà del giudice. (Precedente: S. 559/1990 - mass. 16750).
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Applicabilità al procedimento di prevenzione personale - Differenze sostanziali e processuali - Possibile ridimensionamento del principio di imparzialità in quello di prevenzione - Esclusione - Possibile diversa modulazione del principio del contraddittorio - Necessità, comunque, di garantire l'imparzialità e l'indipendenza del giudice - Conseguente applicazione del regime di incompatibilità e di ricusazione - Condizioni, dettate anche dall'intervento additivo della Corte costituzionale (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni sollevate sull'art. 37, comma 1, lett. a, cod. proc. pen., in relazione all'art. 36, comma 1, lett. g, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che le parti possano ricusare il giudice che, chiamato a decidere sull'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto la restituzione degli atti all'autorità proponente. Contestuale invito al legislatore a strutturare con maggiore precisione il procedimento di prevenzione). (Classif. 199028).
I procedimenti penale e di prevenzione sono dotati di proprie peculiarità, sia per l’aspetto processuale, sia per quello dei presupposti sostanziali: il primo è ricollegato a un determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo, a seguito dell’esercizio dell’azione penale; il secondo è riferito a una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato. Il sistema delle misure di prevenzione presenta una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione. (Precedenti: S. 106/2015 - mass. 38404; O. 275/1996 - mass. 22825).I profili di peculiarità del procedimento di prevenzione non sono idonei a fondare un ridimensionamento del principio dell’imparzialità, considerando che l’art. 111, secondo comma, Cost. delinea i caratteri di qualsiasi «giusto processo», e quindi anche di quello di prevenzione, in cui vive la stessa esigenza di imparzialità, assistita dai princìpi costituzionali che impongono l’assenza di attività pregiudicanti pur a fronte della peculiarità di tale procedimento. Allo stesso tempo, sussiste una modulazione delle garanzie alla luce della diversità del modello procedimentale rispetto al prototipo del giudizio penale: in questo senso, il rispetto del principio del contraddittorio non impone che esso si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento, e neppure sempre e necessariamente nella fase iniziale dello stesso, onde non sono in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost., i modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito. (Precedenti: S. 172/2023 - mass. 45790; S. 91/2023 - mass. 45600; S. 106/2015 - mass. 38404; S. 115/2001 - mass. 26175; O. 255/2009 - mass. 33876; O. 291/2005 - mass. 29653; O. 352/2003 - mass. 28165; O. 8/2003 - mass. 27504).Nel delineare uno statuto di garanzie, sostanziali e processuali, delle misure di prevenzione, è necessario che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che – pur non dovendo necessariamente conformarsi ai princìpi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale – deve tuttavia rispettare i canoni generali di ogni “giusto” processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo “volet civil”), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.), di colui nei cui confronti la misura sia richiesta. (Precedente: S. 24/2019). L’imparzialità-neutralità del giudice, che gode di una posizione centrale nell’ambito del giusto processo, in carenza della quale tutte le altre regole e garanzie processuali perderebbero di concreto significato, è valida anche con riferimento al procedimento giurisdizionale di applicazione delle misure di prevenzione personali, sia pure con alcune precisazioni legate alle sue peculiarità, in quanto tali misure incidono su diritti di libertà costituzionalmente garantiti per mezzo di una “riserva di giurisdizione”, che non può essere menomata dall’affievolimento dei caratteri che la giurisdizione qualifica come tale, sussistendo, di converso, l’esigenza di preservare il giudice chiamato a pronunciarsi sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione da ogni pre-giudizio che possa comprometterne l’imparzialità si pone nella stessa misura in cui essa è stata affermata in relazione al giudice che è chiamato a pronunciarsi nel processo penale. (Precedente: S. 306/1997).La facoltà di ricusare il giudice, ai sensi dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., a seguito dell’intervento additivo della Corte costituzionale, va riconosciuta alle parti avverso il giudice che, in un diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sul medesimo fatto e nei confronti del medesimo soggetto – ivi compreso, secondo la giurisprudenza di legittimità, il procedimento di prevenzione. Il pregiudizio per l’imparzialità-neutralità del giudicante può verificarsi, dunque, anche nei rapporti tra il procedimento penale e quello di prevenzione, sia quando la valutazione pregiudicante sia stata espressa nel primo in sede di accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, quale condizione di applicabilità delle misure cautelari, sia quando il rapporto di successione temporale tra attività pregiudicante e funzione pregiudicata sia invertito, per avere il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale di un imputato del delitto di associazione di stampo mafioso, già espresso nell’ambito del procedimento di prevenzione una valutazione sull’esistenza dell’associazione e sull’appartenenza ad essa della persona imputata nel successivo processo penale. (Precedenti: S. 283/2000 - mass. 25513; O. 178/1999; S. 306/1997).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione, sesta sez. pen., in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU, dell’art. 37, comma 1, lett. a, cod. proc. pen., in relazione all’art. 36, comma 1, lett. g, del medesimo codice, nella parte in cui non prevede che le parti possano ricusare il giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all’autorità proponente. Il quadro normativo e interpretativo esclude una compromissione dell’imparzialità del giudice della prevenzione che abbia disposto la restituzione degli atti all’autorità proponente: il procedimento di prevenzione, quale procedimento camerale partecipato, che trova generale ancoraggio nell’art. 666 cod. proc. pen., non è scandito da distinte fasi “processuali”, ma ha una fisionomia evidentemente monofasica, non venendo in rilievo le scansioni tendenzialmente impermeabili che connotano il processo penale di cognizione. L’identità di fase nella quale viene disposta la restituzione degli atti all’autorità proponente – che non determina una regressione, ma identifica una mera sottofase all’interno di un procedimento che resta unitario – unitamente alla non qualificabilità della relativa decisione come “attività pregiudicante”, risultano decisive, essendo il potere di restituzione, peraltro, collocato in una scansione procedimentale la cui struttura suggerisce non già l’ipotesi dell’accoglimento della richiesta di misura, bensì quella del suo rigetto, per insussistenza dei presupposti della misura cautelare, tanto da non assumere valenza pregiudicante rispetto alla successiva adozione del sequestro o di altra misura, non ablatoria. Quale ulteriore considerazione di carattere sistematico, rileva che il giudizio sulla cautela reale non è mai stato ritenuto “pregiudicante” nel processo ordinario, avendo la giurisprudenza di legittimità costantemente affermato che l’identità fisica tra il giudice della cautela e quello della valutazione del merito, nell’ambito dell’unica funzione attribuita nel grado, non fa nascere alcuna situazione di incompatibilità derivante dagli atti compiuti nel procedimento. Si deve comunque auspicare un intervento del legislatore idoneo a strutturare con più accurata precisione il procedimento di prevenzione, soprattutto nella dimensione cautelare, che tanto rilievo ha assunto nella prassi).
Riguarda ancheart. 36 Codice di procedura penale
Processo penale – Astensione e ricusazione del giudice – Giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto la restituzione degli atti all’autorità proponente – Possibilità delle parti di ricusarlo – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principi del giusto processo, del diritto fondamentale, anche europeo e convenzionale, a un giudice imparziale nonché del diritto di difesa – Insufficiente motivazione in ordine alla CDFUE – Inammissibilità della questione. (Classif. 199003).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione, sesta sez. pen., in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 47 CDFUE, dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione all’art. 36, comma 1, lett. g), del medesimo codice, nella parte in cui non prevede che le parti possano ricusare il giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all’autorità proponente. Il giudice rimettente non indica perché, e in che termini, la fattispecie sarebbe disciplinata dal diritto eurounitario, mentre dall’art. 51, par. 1, CDFUE discende, da un lato, che la stessa Carta può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata anche dal diritto europeo e, dall’altro lato, che è onere del rimettente illustrare per quali ragioni la disciplina censurata ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, sicché l’eventuale carenza di motivazione impedisce di invocare i diritti riconosciuti dalla CDFUE quali parametri interposti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale – senza escludere che tali diritti possano essere utilizzati come strumenti interpretativi nella lettura delle stesse disposizioni costituzionali corrispondenti. (Precedenti: S. 5/2023 - mass. 45381; S. 34/2022 - mass. 44680; S. 28/2022 - mass. 44618; S. 213/2021 - mass. 44349; S. 185/2021 - mass. 44244; S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021 - mass. 43626; S. 278/2020 - mass. 43143; S. 254/2020 - mass. 43014; S. 194/2018 - mass. 40528).
Riguarda ancheart. 36 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Ricusazione del giudice che abbia esercitato funzioni di contenuto pregiudicante in altro procedimento, anche non penale - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Questione meramente ipotetica ed astratta - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il Giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia esercitato in un diverso procedimento, anche non penale, funzioni di contenuto in concreto pregiudicante. La questione, infatti, si presenta meramente ipotetica ed astratta, poiché non risulta proposta rituale istanza di ricusazione del rimettente, ma solo manifestata dal difensore l'intenzione di proporla. - Sulla inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, qualora la istanza di ricusazione fosse stata presentata, v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 147/2003.
sentenza 56/2007massima n. 31051 Processo penale - Udienza preliminare - Ricusazione - Impossibilità per il giudice ricusato di pronunciare il decreto che dispone il giudizio - Mancata previsione - Dedotta irragionevolezza e disparità di trattamento tra imputati, nonché violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Carenza di motivazione sui presupposti interpretativi che condizionano la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice ricusato non possa pronunciare, all'esito dell'udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio. Invero, l'ordinanza di remissione è carente di motivazione sui presupposti interpretativi che condizionano la rilevanza della questione, in quanto il giudice a quo non fornisce alcuna motivazione circa l'applicabilità o meno, nel caso sottoposto al suo esame, della giurisprudenza di legittimità che ritiene valido il provvedimento emesso in violazione del divieto di cui all'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., se l'istanza di ricusazione sia stata successivamente rigettata, mentre risulta impropria e apodittica l'affermazione secondo cui la pronuncia di rigetto del giudice della ricusazione non «consente di ritenere sanata con efficacia retroattiva» la nullità del provvedimento emesso dal giudice nei cui confronti era stata proposta istanza di ricusazione, sia perché non chiarisce per quale ragione sarebbe nullo l'atto cui riferire una ipotetica «sanatoria», sia perché, ove fosse configurabile, la sanatoria stessa sarebbe, per sua natura, retroattiva. - In relazione all'inamissibilità per carenza di motivazione sui presupposti interpretativi v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 346/2006 e n. 298/2005. - In relazione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità citato nell'ordinanza v., ex plurimis , sentenza della Corte di cassazione, sezione sesta, 18 gennaio 2000, n. 275.
sentenza 61/2007massima n. 31054 Processo penale - Astensione e ricusazione del giudice - Esclusione della facoltà delle parti di ricusare il giudice, chiamato a celebrare l’udienza preliminare, quando abbia già pronunciato sentenza su richiesta (ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.), nei confronti di imputati a titolo di concorso nel medesimo reato - Prospettata violazione dei principî di eguaglianza, di imparzialità e terzietà del giudice nonché del diritto di difesa - Difetto di legittimazione del giudice 'a quo' a sollevare l’incidente di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà delle parti di ricusare il giudice chiamato a celebrare l'udienza preliminare che abbia in precedenza pronunciato sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di altri soggetti, imputati a titolo di concorso nel medesimo reato. Per un verso, infatti, la violazione dei parametri costituzionali evocati appare meramente ipotetica e astratta in quanto, nel caso di specie, non risulta che alcuna delle parti abbia presentato dichiarazione di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare. Per altro verso, ove fosse stata avanzata una formale dichiarazione di ricusazione nei confronti del giudice dell'udienza preliminare, questi non avrebbe comunque potuto fare applicazione della norma censurata, in quanto si sarebbe dovuto limitare a trasmettere gli atti alla Corte d'appello, competente a decidere anche sulla ammissibilità della dichiarazione, unico giudice, quindi, legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale della disciplina della ricusazione. - Sul difetto di legittimazione del giudice a sollevare questioni di costituzionalità in ordine all'incidente di ricusazione che lo riguarda e sulla attribuzione esclusivamente al giudice superiore della competenza a giudicare sulla ricusazione stessa, v. ordinanza, citata, n. 204 /1999.
Processo penale - Ricusazione del giudice - Reiterazione di istanza palesemente inammissibile e infondata - Divieto per il giudice ricusato di ogni sorta di delibazione - Asserita, ingiustificata, lesione dei principî di eguaglianza, dell’obbligatorio esercizio dell’azione penale e di efficienza del processo - Genericità della prospettazione e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, in quanto la norma censurata comporterebbe per il giudice ricusato il divieto di ogni sorta di delibazione anche di fronte alla reiterazione di istanza di ricusazione che appaia 'ictu oculi' palesemente inammissibile ed infondata. Infatti il giudice 'a quo' ha prospettato il quesito in termini del tutto generici senza alcuna indicazione circa la eventuale novità o meno dei motivi e della relativa pretestuosità della seconda istanza di ricusazione, laddove la giurisprudenza costituzionale più recente non fa più divieto al giudice di pronunciare la sentenza prima dell'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ove l'istanza venga riproposta sulla base degli stessi elementi intesi sia in senso formale che materiale. - V. citate sentenza n. 10/1997 e ordinanze n. 466/1998 e n. 366/1999. - Sulla manifesta inammissibilità di questione carente in ordine alla motivazione sulla rilevanza v., 'ex plurimis', la citata ordinanza n. 8/2002.
Processo penale - Ricusazione del giudice - Ricusabilità del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Omessa previsione - Sopravvenuta astensione dei giudici ricusati nel procedimento a quo - Riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che possa essere ricusato il giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione una volta che, per effetto dell'accoglimento dell'istanza di astensione proposta dai giudici ricusati, sia venuto meno il giudizio di ricusazione, nell'ambito del quale era stata sollevata la questione. - In senso analogo, v. ordinanze n. 448/1994, n. 65/1991, n. 250/1990. M.R.
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penale
Processo penale - Imparzialità del giudice - Giudice che in diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto - Omessa previsione quale causa di ricusazione - Conseguente lesione del diritto di difesa e violazione del principio di parità di trattamento tra imputati, in contrasto con i principw del giusto processo - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita' di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Sussistono, infatti, i presupposti che questa Corte ha indicato in sue precedenti decisioni per un eventuale intervento volto ad estendere l'area di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione a situazioni non espressamente previste dal codice di rito, ma tuttavia capaci di esprimere analoghi effetti pregiudicanti per l'imparzialita' - neutralita' del giudice. In particolare, l'accoglimento della questione e' imposto dai parametri costituzionali (spec. artt. 3 e 24 della Costituzione, invocati dagli attuali rimettenti) cui la giurisprudenza di questa Corte si e' richiamata nell'affermare l'operativita' del principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialita' del giudice (principio che ha trovato esplicita menzione nell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2). Precedenti: - sent. n. 371/1996, nn. 306, 307, 308, 331 e 351 del 1997, n. 241/1999, 113/2000 e ord. n. 178/1999 nelle quali sono state ricostruite le sfere di applicazione degli istituti della incompatibilita' e dell'astensione - ricusazione ed e'stata individuata la funzione da essi svolta per assicurare un'esaustiva tutela del principio del giusto processo. - sent. nn. 432/1995, 155 e 131/1996, 311 e 346/1997, 290/1998, 241/1999, 113/2000 ove e' stato affermata l'operativita' del principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialita' del giudice. - sent. nn. 131 e 155/1996, n. 364/1997 e ord. nn. 206 e 203/1998; 29, 135, 152, 153 e 444/1999 ove e' stato affermato il principio secondo cui, ai fini dell'individuazione delle attivita' del giudice che ne pregiudicano l'imparzialita', non e' sufficiente che il giudice stesso abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio.
PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI GIUDICANTI NELLO STESSO PROCEDIMENTO DA PARTE DEI GIUDICI CHE ABBIANO PRONUNCIATO O ABBIANO CONCORSO A PRONUNCIARE, NEI CONFRONTI DELLO STESSO IMPUTATO, LA MISURA CAUTELARE REALE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI IMPARZIALITA' E DEL GIUSTO PROCESSO, E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA E DELLA MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b), e 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., denunciati nella parte in cui non prevedono che non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti dello stesso imputato, nella medesima fase del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo, con un provvedimento nel quale e' stata valutata la responsabilita' penale dell'imputato, giacche' - come la Corte ha gia' affermato nel dichiarare infondata e, successivamente, manifestamente infondata identica questione - le misure cautelari reali non richiedono la sussistenza di <<gravi indizi di colpevolezza>>, sicche' la loro adozione non esige quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilita' dell'imputato, che potrebbe rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, cosi' da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo, mentre l'eventuale effetto pregiudicante in ipotesi derivante da una valutazione penetrante della responsabilita' dell'imputato, non essendo imposta dal tipo di atto, dovra' essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti dell'astensione o della ricusazione. - Cfr., sull'identica questione, S. n. 66/1997 e O. n. 203/1998; sui requisiti richiesti per l'adozione di misure cautelari reali, S. n. 48/1994; sulla distinzione tra ipotesi riconducibili all'istituto dell'incompatibilita' e casi di astensione-ricusazione, S. n. 308/1997.
sentenza 29/1999massima n. 24468 Riguarda ancheart. 321 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - G.I.P. CHE SI SIA PRONUNCIATO (NELLA SPECIE: DECRETO DI ARCHIVIAZIONE) IN ALTRO PROCEDIMENTO, PER DIVERSO REATO E NEI CONFRONTI DI ALTRI INDAGATI MA IN ORDINE AL MEDESIMO FATTO - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI G.I.P. E/O POSSIBILITA' DI ESERCITARE LA RICUSAZIONE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SITUAZIONI ANALOGHE - RICHIAMO ALLE SENT. NN. 306, 307 E 308/1997 - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo e 24, commi primo e secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma secondo, e 37, comma primo, lett. a) e b), cod. proc. pen., nelle parti in cui tali norme non prevedono l'incompatibilita' del g.i.p., che abbia in precedenza emesso decreto di archiviazione, ad esercitare funzioni giurisdizionali sul medesimo fatto ex art. 409, commi 2, 3, 4 e 5 cod. proc. pen., in quanto - posto che la relazione di incompatibilita' ha come esclusivo termine di riferimento il giudizio vero e proprio, cioe' l'accertamento di merito sulla responsabilita' dell'imputato nella fase del giudizio - tale non puo' considerarsi, qualunque ne sia il contenuto, la decisione del g.i.p. in tema di archiviazione, pronunciata ex art. 409 cod. proc. pen. - S. nn. 401/1991, 124/1992, 131/1996; O. nn. 91/1998 e 191/1998.
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - RICUSAZIONE DEL GIUDICE - PRONUNCIA SUI FATTI OGGETTO DELL'IMPUTAZIONE IN SENTENZA EMESSA IN ALTRO PROCEDIMENTO, ANCHE NON PENALE - MANCATA INCLUSIONE DI TALE IPOTESI TRA I MOTIVI PER CUI LA RICUSAZIONE E' AMMESSA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA', LESIVA DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI IMPARZIALITA', RISPETTO ALLE NORME CHE IN CASO DI VALUTAZIONE DI MERITO SUI FATTI DI CAUSA ESPRESSA PRIMA DELLA SENTENZA INDEBITAMENTE, E QUANDO ESISTANO GRAVI RAGIONI DI CONVENIENZA, PREVEDONO, RISPETTIVAMENTE, LA POSSIBILITA' DELLA RICUSAZIONE E L'OBBLIGO DI ASTENSIONE - QUESTIONE SOLLEVATA DALLO STESSO GIUDICE RICUSATO, NON COMPETENTE A PRONUNCIARSI SULLA RICUSAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede come motivo di ricusazione del giudice l'ipotesi in cui questi si sia pronunciato sui fatti oggetto dell'imputazione in una sentenza emessa in altro procedimento anche non penale (nella specie, in giudizio su opposizione a provvedimento di sospensione provvisoria della patente). La questione e' stata infatti sollevata, in seguito a dichiarazione di ricusazione proposta dal pubblico ministero, dallo stesso pretore ricusato, che alla stregua della disciplina prevista dagli artt. 40 e 41 cod. proc. pen. - secondo i quali, nel caso, competente a decidere sulla ricusazione, sia in punto di ammissibilita' che sul merito, e' il tribunale - non era legittimato a promuovere l'incidente. - Cfr., su questioni sorte in materia su norme del codice del 1930, S. n. 138/1983.
PROCESSO PENALE - IMPARZIALITA'-TERZIETA' DEL GIUDICE - STRUMENTI DI GARANZIA - INCOMPATIBILITA' E ASTENSIONE-RICUSAZIONE - AMBITI DI APPLICABILITA' - NECESSARIA DISTINZIONE - REGOLE E GIUSTIFICATE ECCEZIONI.
Come la Corte ha gia' piu' volte affermato, alla tutela del principio del giusto processo sono ordinate non soltanto le incompatibilita' determinate da atti compiuti nel procedimento (art. 34 cod. proc. pen.), ma anche l'astensione (art. 36) e la ricusazione (art. 37), questi ultimi istituti essendo finalizzati, al pari delle prime, alla garanzia dell'imparzialita' del giudice, intesa come terzieta'-non pregiudizio. Al riguardo, pero', nella necessaria distinzione tra tali strumenti di garanzia, nelle numerose sentenze della Corte in materia di incompatibilita' e' stata assecondata la scelta del legislatore di riferire il pregiudizio all'esercizio di funzioni, tipiche e definibili in astratto, avvenuto nello stesso procedimento, sul presupposto che solo in questi casi l'esigenza di terzieta' del giudice possa essere apprezzata fin dal momento della formazione dei collegi e degli uffici giudicanti, possa essere quindi soddisfatta con tempestive deroghe alle tabelle o agli ordinari criteri di assegnazione degli affari e non resti affidata soltanto all'iniziativa del singolo giudice o delle parti, mentre, negli altri casi, nei quali il pregiudizio consegua all'esercizio di funzioni in un diverso procedimento, lo strumento di tutela del principio del giusto processo si attiene, di norma, alla sola area degli istituti dell'astensione e della ricusazione. Tale scelta sistematica, alla quale e' improntata la disciplina positiva, non e' tuttavia contraddetta dalla sentenza n. 371 del 1996, nella quale il principio del giusto processo ha condotto a configurare una incompatibilita' che non consegue all'esercizio di funzioni in un medesimo procedimento, ma ad atti compiuti in un procedimento diverso, essendosi dichiarato illegittimo l'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata: di fronte all'eventualita' che un medesimo giudice-persona fisica ritornasse con una sentenza successiva su valutazioni di responsabilita' gia' compiute in una precedente sentenza penale, appariva necessario che il principio di terzieta'-non pregiudizio si dispiegasse al pieno delle sue capacita' qualificatorie, cosi' da far ritenere pregiudicanti, e quindi motivo di incompatibilita', le valutazioni espresse dal giudice in un precedente procedimento penale, che era si' formalmente diverso ma riguardava una vicenda sostanzialmente unitaria, che avrebbe potuto, ed anzi normalmente dovrebbe, essere giudicata nel medesimo contesto processuale. - Oltre a S. n. 371/1996 (gia' citata nel testo) v. S. nn. 306/1997, 307/1997 e 308/1997. red.: G. Leo rev.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 36 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ISTANZA DI RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' - RIPROPOSIZIONE DELL'ISTANZA SULLA BASE DI ASSERITI NUOVI MOTIVI - LAMENTATA PARALISI DELL'AZIONE PENALE, NONCHE' SOTTRAZIONE DELL'IMPUTATO AL PROPRIO GIUDICE NATURALE - RITENUTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 25 E 101 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE IN QUANTO CONCERNENTE UNA NORMA DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA 'IN PARTE QUA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione poiche', premesso che la Corte ha dichiarato, con la sentenza n. 10 del 1997, la illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, qualora sia riproposta l'istanza di ricusazione <<fondata sui medesimi motivi>>, fa divieto al giudice di pronunciare (o concorrere a pronunciare) la sentenza fino a che non intervenga l'ordinanza che la dichiara inammissibile o la rigetta; <<altra questione, analoga a quella odierna e' stata dichiarata manifestamente inammissibile in quanto la disposizione non fa piu' divieto al giudice di pronunciare la sentenza prima dell'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ove l'istanza venga riproposta sulla base degli stessi elementi intesi sia in senso formale che materiale>>, cioe' con l'utilizzazione di argomenti speciosi che, privi di un serio raccordo con la realta' fattuale, dimostrino la loro totale inconsistenza e vacuita'.
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICI CHE ABBIANO PRONUNCIATO O ABBIANO CONCORSO A PRONUNCIARE, NEI CONFRONTI DELLO STESSO IMPUTATO, PROVVEDIMENTO 'DE PLANO' IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DI UNA MISURA CAUTELARE REALE (NELLA SPECIE: SEQUESTRO PREVENTIVO) CON VALUTAZIONE DELLA SUA RESPONSABILITA' PENALE - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI GIUDICANTI NELLO STESSO PROCEDIMENTO O POSSIBILITA' DI ESERCITARE LA RICUSAZIONE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI IMPARZIALITA' E DEL GIUSTO PROCESSO - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO AI PRINCIPI ESPRESSI NELLE SENTENZE NN. 371/1996 E 308/1997 - APPLICABILITA' EVENTUALE DEGLI ISTITUTI DELL'ASTENSIONE E DELLA RICUSAZIONE - MANIFESTA INFODNATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, commi primo e secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, primo comma, lett. a) e b), e 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, nei confronti dello stesso imputato nella medesima fase del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo, emanando un decreto nel quale e' stata valutata la posizione dello stesso imputato in ordine alla responsabilita' penale. Infatti - posto che le misure cautelari reali sono attinenti a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilita' puo' costituire situazione di pericolo, e, pur raccordandosi ad un reato, possono prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza perche' la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose, sicche' per la loro adozione non si richiede quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilita' dell'imputato, che potrebbe rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, in modo da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo - se la valutazione di merito non e' imposta dal tipo di atto in precedenza adottato dal giudice, l'eventuale effetto pregiudicante dovra' essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti dell'astensione o della ricusazione. - S. nn. 48/1994, 66 e 308/1997; O. nn. 203/1998 e 29/1999.
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penaleart. 321 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ISTANZA DI RICUSAZIONE - RIPROPOSIZIONE DELLA STESSA CON L'UTILIZZAZIONE DI ARGOMENTI SPECIOSI - RITENUTA POSSIBILITA' PER IL PREVENUTO DI TROVARE AD OGNI UDIENZA NUOVI MOTIVI DI RICUSAZIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA, NONCHE' SOTTRAZIONE DELL'IMPUTATO AL SUO GIUDICE NATURALE - QUESTIONE RIGUARDANTE UNA NORMA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA 'IN PARTE QUA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, relativa all'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., gia' dichiarato - con la sentenza n. 10 del 1997 - costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, <<qualora sia riproposta l'istanza di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non intervenga l'ordinanza che la dichiara inammissibile o la rigetta>>. - V., pure, O. n. 312/1997, con la quale la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione analoga. red.: G. Leo
PROCESSO PENALE - RICUSAZIONE - REITERAZIONE DELL'ISTANZA - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE PER IL GIUDICE RICUSATO DI PRONUNCIARE O CONCORRERE A PRONUNCIARE SENTENZA FINO ALLA DECISIONE SULLA RICUSAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE - IN ALTERNATIVA, LAMENTATA MANCATA PREVISIONE DI SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE DEI REATI PER CUI SI PROCEDE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO ALLA LEGGE - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 101 Cost., l'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, in quanto - posto che istituti e regole processuali sono da censurare, alla luce del principio dell'indefettibile ed efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale, allorquando si prestino ad un uso distorto - non vi e' equilibrio soddisfacente fra i principi di economia processuale e di terzieta' del giudice nel divieto, per il giudice ricusato in base a motivi identici a quelli gia' precedentemente respinti, di pronunciare o concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (sent. nn. 353 del 1996, 460 del 1995, 114 del 1994, 289 del 1992, 178 del 1991; ord. n. 5 del 1997). red.: S. Di Palma
sentenza 10/1997massima n. 23097 PROCESSO PENALE - RICUSAZIONE - REITERAZIONE RIPETUTA DELL'ISTANZA - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE RICUSATO DI PRONUNCIARE O CONCORRERE A PRONUNCIARE SENTENZA FINO ALLA DECISIONE SULLA RICUSAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE - NORMA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA CON SENTENZA N. 10 DEL 1997 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per difetto dell'oggetto, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata nei medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. Tale norma, infatti, e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 10 del 1997. red.: A. Agro'
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE, QUALE COMPONENTE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME, SI SIA PRONUNCIATO SULL'ORDINANZA CHE DISPONE UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'INDAGATO O DELL'IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' ALLA FUNZIONE DI GIUDIZIO DIBATTIMENTALE E ABBREVIATO - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, 25, 27, 76, 77 E 101 COST. - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' delle questioni, concernenti norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - Sent. n. 131/1996. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penale