Art. 370 c.p.p. — Atti diretti e atti delegati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 8 agosto 1992. Leggi il testo vigente →
Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivita' di indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivita' di indagine e di atti specificamente delegati, fra i quali non possono essere compresi l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini e i confronti con la medesima. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, puo' delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale o la pretura del luogo. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facolta' di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 8 agosto 1992 · versione 0 su Normattiva