Art. 391-novies c.p.p.
Attivita' investigativa preventiva
1. L'attivita' investigativa prevista dall'articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorita' giudiziaria, puo' essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualita' che si instauri un procedimento penale. 2. Il mandato e' rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.
Testo vigente dal 18 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 114 su Normattiva