Art. 40 c.p.p. — Competenza a decidere sulla ricusazione
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Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. Non e' ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva