Processo penale - Dibattimento - Differimento dell'udienza nell'ipotesi di legittimo impedimento del difensore di parte civile, prontamente comunicato - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione - Reiezione
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420- ter , comma 5, e dell'art. 484, comma 2- bis , cod. proc. pen., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale per la manifesta irrilevanza della questione, sussistendo un nesso di pregiudizialità tra la soluzione della questione sottoposta alla Corte e la decisione del giudizio principale.
Riguarda ancheart. 484 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Differimento dell'udienza nell'ipotesi di legittimo impedimento del difensore di parte civile, prontamente comunicato - Mancata previsione - Dedotta violazione del principio di uguaglianza per irragionevole disparità di trattamento tra il difensore dell'imputato e quello della parte civile - Asserita lesione del diritto di difesa e del principio della parità delle parti nel processo - Scelta non irragionevole del legislatore, stante l'eterogeneità delle posizioni processuali - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420- ter , comma 5, e dell'art. 484, comma 2- bis , cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Ed invero, la scelta legislativa di non estendere al difensore della parte civile il diritto al differimento dell'udienza, previsto, invece, per il difensore dell'imputato, non è irragionevole se si considera il differente rilievo degli interessi di cui l'imputato e la parte civile sono portatori, la diversa natura degli scopi perseguiti e la eterogeneità delle posizioni processuali. La non irragionevolezza della questione deve essere affermata anche con riguardo all'esigenza di tutelare l'interesse alla speditezza del processo penale, che sarebbe compromesso dalla previsione del diritto al rinvio anche per il difensore della parte civile. Non sussiste, poi, la lesione del diritto di difesa, sia perché il difensore della parte civile può nominare un sostituto, sia perché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale non rappresenta l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione della parte civile, stante l'esistenza di percorsi giudiziari alternativi. La facoltà, infine, per la parte civile di trasferire, in ogni momento, l'azione per il risarcimento del danno derivante dal reato in sede civile esclude ulteriormente pregiudizi agli interessi di cui è portatrice. Sulla eterogeneità (e non equiparabilità) delle posizioni processuali della parte civile e dell'imputato, vedi, citate, sentenza n. 168/2006; ordinanza n. 424/1998; sentenza n. 532/1995; e con particolare riferimento alla disciplina del codice di rito previgente, vedi, citata, sentenza n. 187/1972. Sui rapporti tra azione civile e azione penale, nonché sul carattere "accessorio" e "subordinato" dell'azione civile, vedi, citate, sentenza n. 168/2006; ordinanza n. 124/1999; sentenza n. 433/1977. Sulla natura "non esclusiva" del processo penale, quale strumento di tutela a disposizione della parte civile, vedi, citate, ordinanze n. 562/2000; n. 424/1998.
Riguarda ancheart. 484 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO DAVANTI AL TRIBUNALE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE, SCARSA CHIAREZZA E LACUNOSITÀ DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 420- ter del codice di procedura penale e 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, in punto di non manifesta infondatezza, difetta di motivazione, poiché omette di spiegare le ragioni del ritenuto contrasto della norma denunciata con i parametri evocati e, in punto di rilevanza, non è chiara nell'esposizione ed è lacunosa nella individuazione della fattispecie oggetto del giudizio a quo .
sentenza 14/2006massima n. 30090 Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 274/2000