Art. 437 c.p.p.
Ricorso per cassazione
Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero puo' proporre ricorso per cassazione (( solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e))).
Testo vigente dal 4 maggio 2001, tuttora in vigore · versione 122 su Normattiva