Art. 437 c.p.p.Ricorso per cassazione

Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero puo' proporre ricorso per cassazione (( solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e))).

Testo vigente dal 4 maggio 2001, tuttora in vigore · versione 122 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art437 · fonte su Normattiva