Art. 457 c.p.p.Trasmissione degli atti

Decorsi i termini previsti dall'articolo 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato e' trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431, al giudice competente per il giudizio. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 433 comma 2.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art457 · fonte su Normattiva