Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato - Programma di trattamento - Asserita irrogazione ed espiazione di sanzioni penali in assenza di pronuncia di condanna (ancorché non definitiva) - Denunciata violazione della presunzione di non colpevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-quater e 464-quinquies cod. proc. pen., censurati dal Tribunale di Grosseto - in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost. - in quanto nel procedimento di messa alla prova prevederebbero la irrogazione ed espiazione di sanzioni penali senza che risulti pronunciata né di regola pronunciabile alcuna condanna, ancorché non definitiva. Al pari del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. - cui è assimilabile (solo) per la mancanza di un formale accertamento di responsabilità e di una specifica pronuncia di condanna - il procedimento di messa alla prova non contrasta con la presunzione di non colpevolezza, sia perché rientra (per la sua dimensione processuale) tra i riti speciali diretti ad assicurare un trattamento più vantaggioso di quello del rito ordinario, la richiesta dei quali costituisce una delle facoltà difensive dell'imputato e quindi non può essere logicamente ritenuta lesiva delle garanzie al medesimo riconosciute; sia perché l'innovativa struttura procedimentale della messa alla prova - caratterizzata, sul piano sostanziale, dal ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio, in funzione della risocializzazione anticipata del richiedente - riserva alla volontà dell'imputato non soltanto la decisione sulla messa alla prova, ma anche la sua esecuzione, essendo il trattamento programmato (a differenza della pena ridotta applicata con la sentenza di patteggiamento) non già una sanzione penale, eseguibile coattivamente, ma un'attività rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell'imputato, il quale liberamente può farla cessare, con l'unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso; sia, infine, perché in detta procedura non manca, in via incidentale e allo stato degli atti, una considerazione della responsabilità dell'imputato, dovendo il giudice verificare che non ricorrono le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. ( Precedenti citati: sentenza n. 313 del 1990 e ordinanza n. 399 del 1997, sulla compatibilità del patteggiamento con la presunzione di innocenza; sentenza n. 251 del 1991 e ordinanza n. 73 del 1993, sulla equiparazione della sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna ).
sentenza 91/2018massima n. 40073 Riguarda ancheart. 464-quater Codice di procedura penale
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato - Procedura per l'applicazione e trattamento irrogabile - Denunciata valutazione fittizia del fatto contestato come reato - Violazione dell'obbligo di congrua motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e dei principi di tassatività e determinatezza legale delle pene, di non colpevolezza dell'imputato sino a condanna definitiva, di soggezione del giudice solo alla legge, di buon andamento ed efficienza delle attività dei pubblici poteri, di economicità e ragionevole durata del processo penale - Carente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per carente descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale ordinario di Grosseto in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, secondo comma, 97, 101 e 111, secondo e sesto comma, Cost., aventi ad oggetto l'art. 464- quater , comma 1, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che il giudice, ai fini di ogni decisione di merito da assumere nel procedimento speciale di messa alla prova, proceda alla acquisizione e valutazione degli atti delle indagini preliminari di cui già altrimenti non disponga»; l'art. 168- bis , secondo e terzo comma, cod. pen., «in quanto prescrive la applicazione di sanzioni penali legalmente indeterminate»; l'art. 464- quater , comma 4, cod. proc. pen., «nella parte in cui prevede il consenso dell'imputato quale condizione di ammissibilità, di validità o di efficacia dei provvedimenti giurisdizionali modificativi o integrativi del programma di trattamento»; e gli artt. 464- quater e 464- quinquies cod. proc. pen., laddove «prescrivono la irrogazione ed esecuzione di sanzioni penali consequenziali ad un reato per cui non risulta pronunciata né di regola pronunciabile alcuna condanna definitiva o non definitiva». Le ordinanze di rimessione non contengono alcuna descrizione dei fatti oggetto dei giudizi a quibus , limitandosi ad indicare numericamente le disposizioni che prevedono i reati contestati agli imputati, senza neppure riportare i relativi capi di imputazione; inoltre, nulla dicono sull'esistenza, nei casi di specie, dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 168- bis cod. pen. per l'applicazione della messa alla prova. Come la giurisprudenza costituzionale ha più volte precisato, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione,preclude il necessario controllo in punto di rilevanza. ( Precedenti citati: sentenza n. 338 del 2011; ordinanze n. 196 del 2016, n. 55 del 2016, n. 162 del 2015 e n. 99 del 2013 ).
Riguarda ancheart. 464-quater Codice di procedura penaleart. 168-bis Codice penale