Art. 480 c.p.p.
Verbale di udienza
L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:
- a)il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;
- b)i nomi e i cognomi dei giudici;
- c)il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori. Il verbale di udienza e' inserito nel fascicolo per il dibattimento.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva