Art. 485 c.p.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 107 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 107 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI - ELEZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DELL'IMPUTATO - RIFIUTO DEL DOMICILIATARIO DI RICEVERE LA COPIA DELL'ATTO - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI COMPRENDERE TALE IPOTESI TRA I CASI DI INIDONEITA' DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO, NEI QUALI LA NOTIFICA ALL'IMPUTATO, ALTRIMENTI NULLA, VA ESEGUITA, MEDIANTE CONSEGNA DELLE COPIE A LUI DESTINATE, EX ART. 161, COMMA 4, AL DIFENSORE - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - QUESTIONE BASATA SU ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', nell'ambito della inidoneita' (originaria o sopravvenuta) della elezione di domicilio da parte dell'imputato, per cui a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., le notificazioni allo stesso imputato vanno eseguite, ai fini della costituzione del rapporto processuale, mediante consegna delle copie a lui destinate al difensore, non puo' non farsi rientrare, a tenore dello stesso articolo e secondo la giurisprudenza anche relativa alla analoga disposizione dell'art. 171, quinto comma, del codice previgente, anche il caso di rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto. Di conseguenza, non essendo ravvisabile alcuna difformita' di disciplina fra tale ipotesi e quelle assunte nella ordinanza di rimessione a termini di raffronto (venir meno del rapporto fiduciario tra imputato e domiciliatario; mutamento non comunicato del domicilio eletto; impossibilita' della notifica presso il domicilio eletto) per le quali la applicabilita' del disposto dell'art. 161, comma 4, e' pacifica, perdono rilievo le censure formulate in proposito in riferimento al principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 161, comma 4, e 485, comma 1, cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 161 Codice di procedura penale
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art485 · fonte su Normattiva
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.