Art. 487 c.p.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 107 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 107 su Normattiva
Spiegazione
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2 versioni dal 1988
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - LAMENTATA IMPOSSIBILITA' DI RICHIEDERLA DOPO LA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO, ANCHE QUANDO LA INOSSERVANZA DEL TERMINE DIPENDA DA EVENTI NON ADDEBITABILI ALL'IMPUTATO - CONSEGUENTE DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - POSSIBILITA' DI RISOLVERE LA QUESTIONE IN BASE A PRECEDENTI PRONUNCE DELLA CORTE SUI LIMITI DI AMMISSIBILITA' DELL'APPLICAZIONE DELLA PENA NEI PROCEDIMENTI PENDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE E NEI CASI DI "NUOVE CONTESTAZIONI" - ESCLUSIONE.
In ordine alla questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 487, quinto comma, e 446, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, quando risulti che la inosservanza del termine - coincidente con la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - per formulare, anche a mezzo di procuratore speciale, la richiesta di applicazione della pena, sia stata determinata da un evento non evitabile, non consentono all'imputato di chiedere egualmente, prima della decisione, il patteggiamento, non valgono le considerazioni - accentrate essenzialmente sulla rapida definizione del processo quale condizione per l'ammissibilita' dei riti differenziati - su cui si basano le decisioni con cui la Corte ha ritenuto legittime le norme transitorie che tali riti permettono per i soli procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice per i quali non siano state ancora compiute le formalita' di apertura del dibattimento, nonche' quelle che non consentono l'accesso agli stessi in caso di nuove contestazioni ai sensi degli artt, 516 e 517 cod.proc.pen.. Nell'anzidetta questione infatti non vengono in rilievo ne' la discrezionalita' di cui gode il legislatore nel dettare disposizioni di carattere transitorio, ne' alcun profilo di addebitabilita' all'inerzia dell'imputato delle conseguenze della mancata instaurazione del rito differenziato. - V. sent. nn. 277/1990, 593/1990, 316/1992 e ordd. nn. 320/1990, 355/1990, 420/1990, 5/1992 e 213/1992.
Riguarda ancheart. 446 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA - LAMENTATA IMPOSSIBILITA' DI RICHIEDERLA DOPO LA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO, ANCHE QUANDO LA INOSSERVANZA DEL TERMINE DIPENDA DA EVENTI NON ADDEBITABILI ALL'IMPUTATO - CONSEGUENTE DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - ASSENZA DI OSTACOLI INTERPRETATIVI, NEL CASO, ALLA RESTITUZIONE IN TERMINE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
L'inosservanza del termine - coincidente, ex art. 446, primo comma, cod. proc. pen., con la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - per formulare, anche a mezzo di procuratore speciale, la richiesta di applicazione della pena, quando sia stata provocata da un evento non evitabile dall'imputato, non puo' determinare l'impossibilita' di adire il rito speciale, altrimenti il diritto di difesa subirebbe un ingiustificato sacrificio. In tale ipotesi, tuttavia, - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - non incontra ostacoli interpretativi l'applicazione, quale adeguato strumento di tutela, della "restituzione nel ,termine" di cui all'art. 175 cod.proc.pen., e cio' anche perche' l'istituto della pena concordata, per la sua natura di "pattegiamento sulla pena e sul merito", piu' che di patteggiamento sul rito", non e' incompatibile con la fase dibattimentale, in cui eccezionalmente verrebbe ad inserirsi, conservando anche in tal caso, sia pur parzialmente, la propria efficacia deflattiva. Va pero' anche chiarito che, in ossequio a principi di economia processuale ricavabili dal sistema (artt. 176 e 487 cod.proc.pen.) la richiesta di applicazione della pena, se formulata, nella suddette circostanze, a dibattimento gia' iniziato, deve operare ala luce dell'istruzione svoltasi sino a quel momento, con la conseguenza che sia il consenso delle parti, sia il controllo del giudice dovranno avvenire sulla base del complesso degli atti fino ad allora compiuti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 487, quinto comma, e 446, primo comma, cod. proc. pen., 'in parte qua'). - Sulla "applicazione della pena" quale "efficiente strumento del diritto di difesa" v., in particolare, S. n. 313/1990 e O. n. 116/1992.
Riguarda ancheart. 175 Codice di procedura penaleart. 446 Codice di procedura penale
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 487, quinto comma, e 446, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…
ECLI:IT:COST:1993:101 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art487 · fonte su Normattiva