Art. 501 c.p.p.Esame dei periti e dei consulenti tecnici

Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili. (( Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per quell'esame. )) Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facolta' di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, ((nonche' le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter,)) che possono essere ((acquisiti)) anche di ufficio.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 282 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art501 · fonte su Normattiva