Art. 501 c.p.p. — Esame dei periti e dei consulenti tecnici
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Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facolta' di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva