Art. 504 c.p.p. — Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni
Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalita'.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva