Art. 512-bis c.p.p.
(( (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non e' comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale)).
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 107 su Normattiva