Art. 512-bis c.p.p.

(( (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non e' comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale)).

Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 107 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art512bis · fonte su Normattiva