Art. 520 c.p.p.
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Nuove contestazioni all'imputato ((...)) assente Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato ((...)) assente, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.
Testo vigente dal 17 maggio 2014 al 22 agosto 2014 · versione 203 su Normattiva