Art. 528 c.p.p. — Lettura del verbale in camera di consiglio
Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva