Art. 531 c.p.p.Dichiarazione di estinzione del reato

Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato e' estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi e' dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art531 · fonte su Normattiva