Art. 536 c.p.p. — Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna
Nei casi previsti dall'articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva