Art. 54-ter c.p.p.
Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalita' organizzata
Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati ((negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,)) se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati. 28
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8
28Il D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettera b), 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'articolo 15, comma 2."
Testo vigente dal 10 ottobre 2023, tuttora in vigore · versione 292 su Normattiva