Art. 547 c.p.p.
Correzione della sentenza
Fuori dei casi previsti dall'articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o e' incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'articolo 130.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva