Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Decreto penale di condanna - Giudizio a seguito di opposizione - Impossibilità di formulare nuova istanza di patteggiamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, già avanzata davanti al giudice per le indagini preliminari e da questi respinta - Asserita disparità di trattamento tra imputati, in ragione della scelta del rito operata dall’organo dell’accusa - Prospettazione di un quesito in forma alternativa - Omessa individuazione delle norme oggetto della censura prospettata - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, del codice di procedura penale, nonché dell’art. 464, in quanto richiamato dall’art. 557, comma 3, dello stesso codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per introdurre la possibilità - ammessa per altre forme di giudizio - di riproporre, nel giudizio che consegue all’opposizione a decreto penale, la richiesta di patteggiamento preventivamente rigettata o non accolta per dissenso del pubblico ministero. Infatti le questioni sollevate sono formulate in forma alternativa, senza puntualizzare le norme effettivamente attinte dal dubbio di costituzionalità: così devolvendo alla Corte il compito - proprio del giudice rimettente - di individuare la sede normativa all’interno della quale iscrivere la pronuncia additiva che viene sollecitata. - In tema di alternativa ermeneutica che spetta al rimettente risolvere, senza sollecitare un inammissibile avallo interpretativo da parte della Corte, v., fra le varie, ordinanza n. 466/2000, ordinanza n. 7/1998, ordinanza n. 70/1998 e sentenza n. 356/1996.
sentenza 4/2002massima n. 26768 Riguarda ancheart. 556 Codice di procedura penaleart. 448 Codice di procedura penaleart. 464-richiamato d.P.R. 447/1988
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Termine per la presentazione della richiesta - Modifica normativa - Ritenuta applicabilità del nuovo termine in base al principio tempus regit actum - Dedotta lesione del principio di eguaglianza, per irragionevole eguale trattamento di situazioni diverse e diverso trattamento di situazioni eguali, nonché violazione del diritto di difesa, dei principi del giusto processo e di buon andamento della amministrazione della giustizia - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 446, comma 1, 446, comma 3, e 557, comma 2, del codice di procedura penale, relative al nuovo sistema dei termini di presentazione della richiesta di applicazione della pena, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, con riferimento alle ipotesi di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare e di decreto di giudizio immediato (art. 446), nonché di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (artt. 464 e 557, relativi, rispettivamente, al procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale e monocratica), sollevate, rispettivamente, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25, secondo comma, nonché, infine, 3, 24 e 97 della Costituzione, sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, perché: determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati, a seconda che il dibattimento sia stato fissato prima o dopo il 12 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999; precluderebbero una scelta difensiva comportante, tra l'altro, una consistente riduzione di pena; determinerebbero la perdita di un diritto incidente sulla quantità della stessa e sulla natura e gli effetti penali della condanna; farebbero ricadere sull'imputato le conseguenze del ritardo della celebrazione dei processi penali. Infatti, si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione una disciplina che escludesse retroattivamente l'imputato dall'esercizio di un diritto il cui termine, scaduto in base alla nuova legge (che, nell'ottica di un diverso bilanciamento tra incentivazione dei riti alternativi ed esigenze di più' economica e razionale utilizzazione delle risorse processuali, ha comportato una radicale trasformazione anche del sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena, anticipati a momenti precedenti il dibattimento), e' ancora in corso secondo le norme in vigore al momento in cui e' stato disposto il rinvio a giudizio, e sacrificasse così il diritto di difesa, privando l'imputato dei vantaggi processuali e sostanziali connessi all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta. A.G.
Riguarda ancheart. 446 Codice di procedura penaleart. 464 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - PROCEDURA DI OBLAZIONE - ISTANZA PRESENTATA OLTRE IL TERMINE DI QUINDICI GIORNI DALLA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - RITENUTA SUBORDINAZIONE AL CONSENSO VINCOLANTE DEL P.M. - SUPPOSTA IMPOSSIBILITA' DI RINNOVARE TALE ISTANZA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - QUESTIONE BASATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Solo il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, puo' - pur in presenza delle condizioni richieste dalla legge - non ammettere l'interessato alla procedura di oblazione. Pertanto la decisione sulla domanda di oblazione non rimane in alcun modo preclusa dalle determinazioni del pubblico ministero che non assumono mai carattere vincolante. La domanda di oblazione, inoltre, puo' essere proposta anche in un momento successivo alla scadenza dei quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione e fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli art. 557 e 558 cod.proc.pen. e 141 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevate, in riferimento all'art. 3, in base alla interpretazione delle norme impugnate che la Corte ha respinto).
sentenza 58/1992massima n. 17959 Riguarda ancheart. 558 Codice di procedura penale