Art. 578-bis c.p.p.Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

Quando e' stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge ((o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale)), il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilita' dell'imputato.

Testo vigente dal 31 gennaio 2019, tuttora in vigore · versione 255 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art578bis · fonte su Normattiva