Art. 58 c.p.p.Disponibilita' della polizia giudiziaria

Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto. Le attivita' di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica. L'autorita' giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e puo' altresi' avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art58 · fonte su Normattiva